Adozione principi Linee guida Tribunale di Brindisi dalla Corte d'Appello di Messina, udienza del 29 gennaio 2019
Corte di Cassazione Ordinanza 9764/2019
... "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare e le misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione".
Ecco perché, nel disciplinare le visite del minore con il genitore non collocatario, l'autorità giudiziaria dovrà tenere conto della necessità di assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione.
"Restrizioni supplementari" al diritto di visita dei genitori, che rischiano di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, potranno essere apportate dall'autorità, ma tenendo presente il loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore a stare con entrambi i genitori. Su tali restrizioni, la giurisprudenza della CEDU ha evidenziato la necessità di un rigoroso controllo.
Gli Ermellini, rammentano che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex multis, Cass. n. 18817/2015 e Cass. n. 11412/2014).
La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, si legge nell'ordinanza, atteso il preminente diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore.
Un orientamento confortato anche dalla giurisprudenza di fonte convenzionale: la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare.
Le "restrizioni supplementari", secondo la Corte di Strasburgo, comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).
Va mantenuto il legame tra genitori e figli.
Va mantenuto il legame tra genitori e figli.
Questa la tutela!!!
... ed a tanto gli Stati membri devono adeguarsi assumendo, con immediatezza, ogni provvedimento necessario a che ciò accada e là dove siano stati posti in essere da un genitore o da entrambi modalità lesive di tale diritto, gli interventi avranno ad oggetto la "eliminazione" immediata degli stessi.
... ed a tanto gli Stati membri devono adeguarsi assumendo, con immediatezza, ogni provvedimento necessario a che ciò accada e là dove siano stati posti in essere da un genitore o da entrambi modalità lesive di tale diritto, gli interventi avranno ad oggetto la "eliminazione" immediata degli stessi.
MF








Commenti
Posta un commento