Tribunale di Lecce, il caso: affidamento condiviso. Il Tribunale di Lecce, ha disatteso l'omologa delle condizioni di separazione consensuali perché, "le condizioni indicate in ricorso, inerenti le modalità di svolgimento del diritto di visita, laddove le parti hanno convenuto di alternare la permanenza dei minori presso la loro casa per un periodo di una settimana ciascuno, non risultano confacente agli interessi dei minori"




   

La Corte ribalta la decisione, cristallizzando i seguenti punti:
1) l'affidamento condiviso nella ratio della legge 54/2006,costituisce, innanzitutto, una condivisione di responsabilità e di doveri che i genitori non possono declinare giacchè L'AFFIDAMENTO Condiviso è un DIRITTO SOGGETTIVO del MINORE da collocare nell'ambito dei DIRITTI INDISPONIBILI;
2)la responsabilità genitoriale sussiste in capo ad entrambi i genitori per cui, suddivisione dei compiti in capo a ciascuno dei genitori al fine di garantire la relazione genitoriale con i figli e, conseguentemente, il rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore;
3)Affidamento condiviso con "collocamento" alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso i genitori ed a ciò consegue, che ciascuno provvederà DIRETTAMENTE al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione per le "spese di natura straordinaria" che gravano su entrambi in parte uguale.


MF


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