Riflessioni del presidente di Crescere Insieme, membro gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi, Marino Maglietta, sulle linee guida del Tribunale di Brindisi e sulle critiche dell'Aiaf
L'interesse del minore nella visione
dell'Aiaf e del Tribunale di Brindisi
di Marino Maglietta
Divenute note
le linee guida del tribunale di Brindisi, l'Aiaf ha voluto dire la sua,
negativamente, dalle colonne di varie testate. E allora una replica è doverosa
da parte di chi ci si è impegnato come membro di un gruppo di lavoro. Il
principale capo d'accusa nei confronti della giudice che ha preso l'iniziativa
è stato quello di avere
"imposto", e non "proposto" le linee stesse.
Ricostruiamo
allora gli eventi
Giovedì 2
marzo la presidente della sezione civile ha convocato nella sua stanza tutti i
colleghi di sezione, i presidenti di camera civile e minorile, il presidente
del Consiglio dell'ordine e tutto il personale del tribunale che segue a
qualsiasi titolo i procedimenti, a partire dai cancellieri. Una ventina di
persone. In quella occasione ha illustrato per due ore le ragioni
tecnico-giuridiche che l'avevano condotta a individuare certe prassi come le
più rispettose della normativa vigente, per quanto difformi dalle più diffuse.
Dopo di che ha rimandato a un seminario pubblico, che è stato tenuto il
giorno dopo, venerdì pomeriggio 3 marzo, alla presenza di centinaia di avvocati
e giudici, anche provenienti da Lecce e Taranto, appositamente invitati. Era
stata invitata anche la corte d'appello, ma non si è presentata per
impossibilità materiale. In quella occasione è stata ripetuta la relazione del
giorno prima e chi voleva ha potuto nel dibattito chiedere lumi o esprimere
dubbi. Il lunedì successivo ha convocato in tribunale i soli presidenti di cui
sopra e consegnato loro una proposta di protocollo di intesa, redatta in
conformità dei criteri già enunciati, lasciando loro tutto il tempo per
studiarlo, discuterlo con i colleghi e, se del caso, sottoscriverlo. A questo
punto certamente il "crimine" era già stato commesso: non
era stato chiamato l'Aiaf. Lesa maestà. Ma perché non
era stato chiamato?
Strano ma vero: perché la democrazia impone "o tutti o nessuno".
Quindi avrebbero dovuto essere convocati anche AMI, Osservatorio, ANFI, Aimef,
Simef, AEMEF, Aims, Garante per l'Infanzia... e via dicendo. Un po' troppi, no?
Si è scelto di convocare solo gli enti più rappresentativi. Gli altri avrebbero
potuto esprimersi successivamente. Giova notare che i convocati si stanno
studiando il protocollo con calma e non si sono ancora espressi: le adesioni
possono avvenire in qualsiasi momento. L'equivoco dell'Aiaf, però, suggerisce
la necessità di un ulteriore chiarimento. In quasi tutti i tribunali esistono
prestampati (moduli con le istruzioni per separarsi, punto per punto), che
nessuno ha mai pensato di sottoporre all'approvazione dell'avvocatura o di
condividerli con essa. Eppure rappresentano gli orientamenti, le
interpretazioni della legge che quel tribunale ha adottato senza sentirsi in
dovere di consultare chicchessia e senza fornire neppure una parola di
spiegazione. A Brindisi, invece, si è fornita capillare giustificazione delle
scelte e del pensiero che le ha accompagnate e ci si è salutati con il
proposito di ritrovarsi dopo qualche mese - giudici e avvocati - per verificare
l'esito della "sperimentazione", restando inteso con l'Ordine che,
data la novità, l'avvocatura avrebbe attivato al proprio interno dei seminari
formativi per favorirne la riuscita.
La sensazione, dunque, è
che l'Aiaf faccia una certa confusione tra protocolli e linee guida.
I protocolli effettivamente, essendo delle "intese" tra tutte le componenti del sistema legale non hanno senso se emessi da una componente sola. Quindi se non c'è accordo non c'è neppure il protocollo. Ma, questo non vale per le linee guida, altrimenti, se fosse vero che gli orientamenti di un tribunale per non essere "totalitari" dovrebbero essere condivisi da tutti, dovremmo concludere che a una componente basta rifiutare la firma per far saltare le linee guida. Ovvero un tribunale potrebbe trovarsi a non poter avere alcun orientamento. Forse un'autostima eccessiva da parte di quella componente.
I protocolli effettivamente, essendo delle "intese" tra tutte le componenti del sistema legale non hanno senso se emessi da una componente sola. Quindi se non c'è accordo non c'è neppure il protocollo. Ma, questo non vale per le linee guida, altrimenti, se fosse vero che gli orientamenti di un tribunale per non essere "totalitari" dovrebbero essere condivisi da tutti, dovremmo concludere che a una componente basta rifiutare la firma per far saltare le linee guida. Ovvero un tribunale potrebbe trovarsi a non poter avere alcun orientamento. Forse un'autostima eccessiva da parte di quella componente.
La ratio
delle linee guida
Comunque, entrando nel
merito, neppure è vero che i principi espressi a Brindisi impediscano il
dispiegarsi di un adattamento alle fattispecie. Rigidità nelle regole generali,
certamente, ma flessibilità nell'applicarle ai casi particolare. Altrimenti non
avremmo la Costituzione.
Purtroppo, se si considerano gli aspetti che Aiaf considera mal risolti appare
evidente la sua nostalgia per il modello esclusivo e il suo evidente rigetto
del diritto indisponibile dei figli alla bigenitorialità. Quando mai l'Aiaf ha
protestato per le linee guida di altri tribunali, benché emesse senza
consultazione, ma costruite prevedendo che un solo genitore provveda ai bisogni
dei figli e l'altro si limiti a passargli del denaro, senza compiti di cura?
L'Aiaf, viceversa, si impegna nell'organizzare seminari su "La tutela del
diritto di visita del genitore non collocatario" (Firenze, gennaio 2016).
Concetti da Statuto Albertino. D'altra parte, è così sbagliato affermare che se
- e solo se - la frequentazione dei genitori è mediamente paritetica
nell'assegnazione della casa si seguiranno i criteri ordinari? E' così dannoso
per i figli che venga meno uno dei principali motivi di lite tra i suoi
genitori? E fa loro davvero tanto male dividere la quotidianità con entrambi
attraverso il mantenimento diretto,
anziché assistere alle sempiterne polemiche su assegni in ritardo e
destinazione impropria dei medesimi? Eppure non c'è avvocato che non sappia che
il genitore obbligato all'assegno implora il proprio difensore di fare in modo
che ai figli si dia anche il sangue ma all'aborrito ex possibilmente nulla...
Forse davvero all'Aiaf -
detto con simpatia e comprensione - non si sono guardate le vaste indagini
scientifiche attuali su ciò che realizza meglio l'interesse dei figli e ci si
basa sul già consolidato, sui vecchi libri di scuola. Si è restati al tempo in
cui il dominante maschilismo imponeva che solo le donne, senza ambizioni, si
occupassero della casa e dei figli; per cui, in caso di separazione era
effettivamente indispensabile avere i soldi in mano (benché spesso troppo
pochi). E questo emerge anche da una delle principali obiezioni,
sostanzialmente inconsistente. Se, dice l'Aiaf, i genitori hanno redditi molto
diversi il bambino vivrà in due contesti economici molto diversi e questo non
va bene... Però attenzione: distinguiamo l'interesse degli adulti da quello del
bambino. Se la madre è sposata le spetta un assegno personale per mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; quindi il problema non esiste.
Se ha solo convissuto, comunque adesso la legge 76/2016 ha pensato anche a lei.
E per il figlio ci sono le massime tutele. Prendiamo il caso limite: famiglia
monoreddito di fonte paterna. Mantenimento diretto significa,
ad es., che se, affinché il figlio possa continuare a vivere esattamente come
prima svolgendo le medesime attività, servono 1000 € al mese il padre
corrisponderà 500 € mensili alla madre che coprirà solo capitoli di spesa per i
quali tale cifra è sufficiente mentre il padre pagherà tutto il resto con altri
500. Lo prescrive la legge, e le linee guida di Brindisi si limitano a
ribadirlo. Quanto agli spicchi d'arancia non si può che rimandare agli
studi scientifici nazionali e internazionali che attestano che i danni da
mancanza di stabilità affettiva sono ben più gravi degli inconvenienti
logistici. Ma forse non importa nemmeno. Basta notare che il modello w-e
alternati più "visite" infrasettimanali comporta più trasferimenti
dei modelli suggeriti a Brindisi. La correzione di rotta di Brindisi
rispetto ad una legge violata, d'altra parte, non ha nulla di improvvisato,
ma segue segnalazioni di enti terzi come il MIUR (circolare
5336/2015) e dall'Istat che così commenta le cifre della giurisprudenza
2005-2015 (Report novembre 2016, p.13): "In altri termini, al di là
dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a
effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, per tutti gli
altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge
non ha trovato effettiva applicazione".
Concludo con una doverosa
domanda. Da tre anni il D.lgs 154/2013 ha spogliato il minore di una quantità
di diritti, intervenendo senza delega sulle regole dell'affidamento.
Perché l'Aiaf ha taciuto? Cosa aspetta? O forse è d'accordo con la visione
adultocentrica di quel provvedimento? Se la domanda non fosse chiara prenda
visione della monografia "L'illegittimità formale, l'illegittimità
sostanziale e l'inadeguatezza strutturale del decreto
legislativo n. 154 del 2013" di Roberto Russo, in
Giustizia Civile, 2016.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/25466-l-interesse-del-minore-nella-visione-dell-aiaf-e-del-tribunale-di-brindisi.asp
DATA PUBBLICAZIONE: 15
MARZO 2017



Commenti
Posta un commento