Il Prof. Marino Maglietta, membro del gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: perché non conviene l'"affidamento materialmente condiviso"
L'impegno preso dal Governo per una prossima
riscrittura delle norme sull'affidamento dei figli sta provocando una fioritura
di suggerimenti in merito, non tutti convincenti
di Marino Maglietta
Il
"contratto" tra le forze politiche dell'attuale governo promette una
rilettura dell'affidamento condiviso che dovrebbe andare verso un pieno
rispetto della bigenitorialità, rendendo ineludibili le prescrizioni attuali e
impossibili le "interpretazioni" a favore del genitore unico
accudente e percettore di assegno da utilizzare in solitudine, con i vantaggi e
gli svantaggi del caso. Tale impegno ha indotto vari soggetti giuridici ad
avanzare proposte, più o meno originali, di nuove configurazioni per l'assetto
da stabilire per la famiglia separata.
Affidamento
condiviso: le ipotesi allo studio
Una di quelle presentate
con maggiore insistenza ripropone sostanzialmente i contenuti di un disegno di
legge (ddl 1163) della scorsa legislatura, ispirato a un modello - definito
come "affidamento materialmente condiviso" - che si vorrebbe
contrapporre alle soluzioni sbilanciate adottate dai tribunali italiani, salvo
rare eccezioni, affermando che si dà prova di sano realismo accettando l'idea
che esista un "genitore meno coinvolto" e che il vantaggio di questa
accettazione consisterebbe in un forte avvicinamento all'equilibrio e alla pari
dignità dei genitori separati. Si vanta, a conforto di questa tesi, la
crescente diffusione di tale modello, significativamente presente in vari stati
esteri, auspicandone l'adozione anche da noi.
Riforma affidamento condiviso: le
criticità
Tuttavia, al di là delle
buone intenzioni, purtroppo, a parere di chi scrive, non ci si rende conto di
ciò che la formula realmente sottintende e delle conseguenze pratiche che
avrebbe. Si esalta la "garanzia" che il genitore secondario avrebbe
di poter trascorrere con i figli almeno un terzo (circa) del tempo e non ci si
accorge che ciò rappresenterebbe la legittimazione e il consolidamento di ciò
che è oggi facilmente contestabile, ovvero che il "genitore
collocatario", prevalente nella gestione dei figli, è invenzione della
giurisprudenza, che tradisce la ratio legis dell'affidamento
condiviso e viola direttamente le prescrizioni di legge. La normativa in
vigore, infatti, per quanto così spesso tradita, quanto meno permette di
reclamare violazioni di diritto che appaiono evidenti, facilitando il processo
di conversione verso una piena adesione al dettato del legislatore già in atto
presso un numero crescente di tribunali. Viceversa, l'introduzione
dell'affidamento "materialmente condiviso" farebbe compiere un enorme
passo indietro ai figli di genitori separati, contraddicendo istituzionalmente
e sistematicamente il loro diritto alla bigenitorialità, ovvero a fruire di
pari opportunità nel riferirsi ai genitori. Senza contare che la pretesa "garanzia"
del minimo sarebbe comunque del tutto illusoria, non potendosi ovviamente
concretizzare in tutti quei casi (allattamento, grande distanza tra le
abitazioni, impegni di lavoro) che la rendono materialmente impossibile. Dopo
di che, aperto il varco dell'eccezione, ne seguirebbe la frana dell'intero
sistema. E ciò anche a non considerare quanto rischioso sia rimettere al
magistrato il calcolo del terzo del tempo. Nulla di più probabile che si
riterrebbe rispettato il vincolo continuando a stabilire i classici fine
settimana alternati accompagnati da un paio di pomeriggi nell'arco di due
settimane: esattamente quello che già si fa oggi.
Oltre a ciò, purtroppo
non di rado si affiancano a questo modello, del tutto impropriamente, come se
ne fossero la pratica realizzazione, le linee-guida del Tribunale di Brindisi,
che propongono viceversa un sistema del tutto diverso, paritetico e flessibile
al tempo stesso, ispirato al principio delle pari opportunità. Avendo fatto
parte del gruppo di lavoro che le ha elaborate, chi scrive si sente di
garantire che non esiste in esse alcuna rigidità. Anzi, questa è da ricercare
nei modelli che vorrebbero imporre il 33% a prescindere da quelle oggettive
condizioni, sopra ricordate, che lo rendono impraticabile.
Si può quindi concludere che la vera soluzione è restituire alla riforma del 2006 i suoi effettivi contenuti seguendo, ad esempio, gli orientamenti di tribunali come Brindisi e Salerno.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/31174-perche-non-conviene-l-affidamento-materialmente-condiviso.asp?fbclid=IwAR3KknfoFggjOx1EhSBbnJ9ziAFGTWpwpOoudbQapJfALkmhwcn6UWhx3Hk
DATA PUBBLICAZIONE: 12 LUGLIO 2018


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