Marino Maglietta, membro gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: le aporie del Consiglio Nazionale degli Psicologi sull'affidamento condiviso
Il CNOP contraddice in audizione al Senato le
proprie stesse tesi del 2011 e sconfina impropriamente in ambiti giuridici in
cui si dimostra non competente
di Marino Maglietta
La Commissione Giustizia
del Senato, come è noto, ha deciso di dedicare diversi mesi all'ascolto di un
insolito numero di soggetti, in modo da non assumere decisioni sull'affidamento
condiviso senza avere dato la parola praticamente a tutti gli interessati. Tra
questi i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
(CNOP), già audito sul medesimo tema nella XVI Legislatura (esattamente nel
2011), che presumibilmente avrebbero confermato la precedente brillante
esposizione. Viceversa, leggendo con attenzione la relazione depositata (una
esposizione orale, magari pronunciata a braccio, può anche avere qualche
scompenso) si rimane sorpresi e colpiti dalla quantità e rilevanza delle aporie
ivi contenute.
Già l'elenco dei ddl
esaminati lascia perplessi.
Infatti il CNOP afferma
di intervenire "nell'ambito dell'esame dei ddl n. 45, 118, 735 e 837".
Ovvero omette il ddl 768. E non è una dimenticanza da poco, perché il ddl 768 è
l'unico di diversa ispirazione, una voce fuori dal coro rispetto agli altri
abbinati come impianto e filosofia. Non solo: è esattamente la filiazione diretta del ddl 957 sul
quale si era espresso favorevolmente lo stesso CNOP in precedenza. Si potrebbe,
quindi, pensare in un primo momento che non sia stato considerato
proprio per non smentire o contraddire le precedenti posizioni. Purtroppo così
non è.
Anzitutto l'intera
relazione esamina solo il ddl 735; stranamente, visto che il CNOP era stato invitato a
pronunciarsi su tutte le proposte. In secondo luogo, in tutta le relazione
ripetutamente vengono lamentate le invasioni di campo di altre professionalità
e con passione e veemenza si sottolinea la necessità di mantenere ben separate
le acque territoriali. E tuttavia non si fa altro che esprimere, da psicologi,
pareri e giudizi di natura giuridica. Ora, chi scrive concorda sull'opportunità
di evitare sconfinamenti, ma solo sulla base della competenza, non del titolo
formale (ovvero del "pezzo di carta"). Ovvero, ognuno può
pronunciarsi su qualsiasi argomento: basta che l'abbia studiato. Altrimenti è
meglio che taccia. Ed è proprio negli aspetti sostanziali che il CNOP cade
pesantemente. Della lamentata limitazione del potere discrezionale del giudice
- ovviamente rispetto alla legge in vigore - nel ddl 735 non c'è traccia. I
tempi della frequentazione possono essere paritetici, ma anche equipollenti,
secondo criteri di equivalenza rimessi interamente al giudice. La definizione
temporale dei contatti oggi impone che il rapporto sia "equilibrato e
continuativo" (che non lo si faccia è altro discorso) mentre la norma
futura legittimerebbe lo squilibrio, 12 giorni al mese contro 18. E anche
questi 12 derogabili, e secondo valutazioni del tutto opinabili, un'altra volta
rimesse al giudice, su "trascuratezza", "indisponibilità",
"inadeguatezza" e simili, concetti che nulla hanno di giuridico e
tanto meno di definito. Né è condivisibile la tesi che "solo il
provvedimento del Giudice può autorizzare i coniugi a vivere separatamente ",
con il quale si intende smontare il dovere di informarsi sulle potenzialità di
un eventuale percorso di mediazione con un preliminare incontro gratuito,
l'unico obbligatorio. Basta rammentare l'art. 146 c.c. secondo il quale "La
proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare." E qui
è d'obbligo osservare la totale confusione che fa il CNOP tra il concetto
di domicilio e quello di residenza;
confusione che invalida tutte le considerazioni svolte sul punto.
Né, purtroppo, le cose
sembrano migliorare quando si passa agli aspetti prettamente psicologici e
relazionali, ovvero alla critica al modello di pari responsabilità e pari
presenza dei genitori nella vita dei figli. E' da sottolineare immediatamente
che, pur essendo per contenuti, strategia e tecnica legislativa il ddl 735
radicalmente diverso dal precedente 957, gli obiettivi dichiarati - esattamente
quelli che il CNOP oggi boccia - sono i medesimi, gli stessi contenuti nel
titolo e nel Contratto di
governo. Per cui nell'esprimere un giudizio opposto al proprio
precedente il CNOP non poteva esimersi dal confronto, dallo spiegare il perché
di questa capriola. Viceversa, apoditticamente si afferma che "Il
luogo prevalente di vita del minore, soprattutto in età infantile, deve essere
uno ed uno solo, unico e privilegiato", senza spiegare come si sia
potuto capovolgere la propria precedente tesi che dichiarava "la totale
inidoneità al fine della salute dei figli di un modello che preveda che un solo
genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente punto di
riferimento dei figli", costringendo il Parlamento a tentare una
plausibile interpretazione. In questo senso, già salta agli occhi nella
versione odierna la curiosa contemporanea, ma incompatibile, connotazione del
medesimo luogo come "prevalente", o privilegiato", ovvero
"unico".
Né convince il tentativo di puntellare la tesi con citazioni dalla letteratura, che invocano tre studi, tra i quali abbastanza goffamente, anche uno di Linda Nielsen, che perfino a chi sia privo di specifiche competenze risulta su posizioni opposte a quelle del CNOP*. Resta il fatto, comunque, che neppure una parola viene spesa per contestare tutti quelli di segno contrario, tra i quali chi scrive rammenta (non facendone sue le tesi, ma per dovere di indagine bibliografica) quanto meno i seguenti diciannove: Abarbanel 1979; Steinman 1981; Underwood 1989; Luepnitz 1986; Neugebauer 1989; Smart et al. 2001; Poussin, 1999; Bauserman, 2002; Luecken, 2003; Fabricius, 2007; Melli & Brown 2008; Haugen 2010; Luftensteiner 2010, Bjarnason et al. 2012; Bergström 2012; Suenderhauf 2013; Nielsen 2014; Framsson 2017; Warshak 2018.
Né convince il tentativo di puntellare la tesi con citazioni dalla letteratura, che invocano tre studi, tra i quali abbastanza goffamente, anche uno di Linda Nielsen, che perfino a chi sia privo di specifiche competenze risulta su posizioni opposte a quelle del CNOP*. Resta il fatto, comunque, che neppure una parola viene spesa per contestare tutti quelli di segno contrario, tra i quali chi scrive rammenta (non facendone sue le tesi, ma per dovere di indagine bibliografica) quanto meno i seguenti diciannove: Abarbanel 1979; Steinman 1981; Underwood 1989; Luepnitz 1986; Neugebauer 1989; Smart et al. 2001; Poussin, 1999; Bauserman, 2002; Luecken, 2003; Fabricius, 2007; Melli & Brown 2008; Haugen 2010; Luftensteiner 2010, Bjarnason et al. 2012; Bergström 2012; Suenderhauf 2013; Nielsen 2014; Framsson 2017; Warshak 2018.
A questo punto, lasciando
agli specialisti il dibattito tecnico psicologico sulla salute, non si può non
avanzare riserve sulla conclusione stessa della relazione del CNOP, quando
denuncia "la maggiore criticità riscontrata": "il
provvedimento sembra mirare più alla soluzione dei conflitti tra i genitori,
piuttosto che tutelare il benessere del minore". Dove chi scrive non
scorge alcuna contraddizione o incompatibilità, essendo la guerra tra i
genitori il principale motivo di sofferenza per i figli. Basta chiederlo agli
interessati.
* La studiosa Linda
Nielsen, della Wake Forest University, ha, peraltro, diffidato il CNOP per
avere mistificato il suo pensiero e i suoi studi con una lettera inviata anche
al Senato. Di seguito il testo della diffida:
"It has come to my attention that my paper (Shared residential
custody: Review of research, Am J Family Law) is being cited as evidence that
shared physical custody is not in the best interests of children under the age
of three. First, this particular paper does not make any comments at all about
the outcomes for children in shared physical custody (attached). It is clear
that whoever wrote this statement about my paper did not read the paper.
Second, in all of the papers where I have presented the outcomes for children
(see attached), children under the age of three in shared physical custody have
equal to better outcomes than those in sole physical custody. The person or
persons who made these false statements about my paper need to write an
immediate retraction to the committee. Their retraction should state: "We
were completely incorrect in citing Nielsen's paper as evidence against shared
physical custody. She made no such comments in that paper. In all of Nielsen's
reviews of the research, even young children have equal to better outcomes in
shared physical custody than in sole physical custody. We sincerely apologize
to Dr. Nielsen and to the committee for having made this major error. I want
this statement sent to me as well, so that I am assured that the correction has
been made" Dr. Linda Nielsen Professor of Adolescent & Educational
Psychology Box 7266 Winston Salem, NC 27109.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/33504-le-aporie-del-consiglio-nazionale-degli-psicologi-sull-affidamento-condiviso.asp
DATA PUBBLICAZIONE: 9 FEBBRAIO 2019


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