Marino Maglietta, componente gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: l'affidamento dei figli in libera uscita
Le linee guida di Brindisi contagiano, in tutto o in parte, un numero
crescente di provvedimenti, mentre sopravvivono roccaforti del modello
monogenitoriale; a discapito della certezza del diritto
di Marino Maglietta
Il 2017, con la coraggiosa sortita ufficiale del
tribunale di Brindisi, subito imitato da quello di Salerno, sembra avere
rappresentato quella svolta interpretativa e applicativa inutilmente tentata
per le vie parlamentari nelle ultime due legislature (ddl 957 e abbinati nella
XVI e ddl 409 e abbinati nella XVII). Si sono, infatti, potuti osservare a
partire da quel momento una serie di conversioni nel medesimo senso, più o meno
accentuate, che nell'anno in corso stanno trovando espressioni ancora più
esplicite.
L'affidamento alternato paritetico nella
giurisprudenza di merito
Ne è esempio il decreto del Tribunale di Parma del
22 maggio 2018 (Pres. est. Mari) con il quale viene disposto un affidamento
alternato paritetico, sulla base di accurata CTU,
in condizioni di elevatissima conflittualità. Al di là dei contenuti, pur controcorrente,
si segnala la motivazione, che giustifica la scelta con termini tecnici presi a
prestito dalla più aggiornata letteratura scientifica, ovvero, "deve
disporsi il proseguimento dell'attuale divisione paritetica dei tempi di
frequentazione (shared custody), coerentemente, per come evidenziato dal ctu,
"sia con le indicazioni generali della letteratura specialistica
maggioritaria riprese dal documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi del 2011, dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2015 e dalle
Linee Guida già adottate da alcuni tribunali (Perugia, Brindisi, Salerno), sia
... con l'interesse del minore. Che deve quindi disporsi una suddivisione
dei turni di frequentazione secondo lo schema di settimane alternate".
Dopo di che, sia pure con alcune sbavature concettuali, il provvedimento si
completa coerentemente con l'adozione di un Piano genitoriale, l'obbligo dello
scambio di informazioni e la forma diretta del mantenimento. Vero che il mantenimento diretto è
fatto discendere dalla convivenza paritetica - circostanza non necessaria - e
che per le spese non quotidiane si rimanda ai tradizionali e discutibili
protocolli; ma posto accanto alla precedente giurisprudenza il decreto è
indubbiamente rivoluzionario.
E non resta solo. Ancor più rilevante, anche se più
limitato nei contenuti, il decreto della Corte di Appello di Salerno del 19
aprile 2018 (Pres. est. de Filippis). Rilevante perché per la prima volta
conferma al secondo grado una scelta certamente ancora minoritaria a livello
nazionale di un tribunale che ha inteso allinearsi con le linee-guida di
Brindisi. Uno dei fondamenti del mantenimento mediante assegno è infatti
costituito dalla definizione di "spese straordinarie", intendendosi
per esse sostanzialmente gli esborsi non quotidiani di un certo rilievo, anche
se prevedibilissimi, legati a filo doppio al metodo indiretto poiché altro non
sono che l'elenco delle voci da considerare "fuori assegno".
Evidentemente, dalla loro definizione e dall'ampiezza dell'elenco segue
l'entità e la pesantezza dello scostamento dalle prescrizioni di legge.
Condivisibilmente, dunque, si legge nel decreto: " Osserva la
Corte che, per spese straordinarie, devono intendersi la spese non
programmabili, impreviste, che trascendono le prevedibili e normali esigenze
della vita quotidiana. L'imprevedibilità può essere relativa, oltre che all'an,
anche al "quando", vale a dire che si può trattare di spese che, pur
essendo il loro verificarsi possibile o addirittura probabile, non è certo ed
assume natura occasionale.
Ciò premesso, si osserva che le spese per la scuola di danza, come per ogni altra attività sportiva, non rientrano in tale categoria. Il giudice può tenerne conto, ma in via ordinaria, allorché pianifichi il mantenimento prevedibile e ripetitivo, di ciascun mese." Dove l'ultima affermazione rappresenta un chiaro accenno al mantenimento diretto per capitoli di spesa attribuiti al 100%: la forma ormai considerata anche dalla prevalente dottrina quella prevista dal legislatore. In particolare, la Corte precisa che anche le spese per l'istruzione sono da considerare "ordinarie", perfino nel caso della frequentazione di una scuola privata, insieme con quelle ricreative; e quindi non danno luogo a rimborsi. Altrettanto drastica e lapidaria è la collocazione di tali voci di spesa all'interno di quelle associate a decisioni principali e quindi da concordare. Una posizione davvero coraggiosa, visti i recenti orientamenti della Suprema Corte (ad es., Cass. 2127/2016), che invece costringe alla contribuzione anche chi non ha partecipato alla decisione semplicemente perché nessuno lo ha informato.
Gli orientamenti di segno opposto
La panoramica recente si completa citando il
permanere di orientamenti di segno opposto, che certamente non giocano a favore
del diritto dei cittadini alla certezza dei diritti. Tra chi coltiva posizioni
del genere - con cifre annuali intorno alle 13.000 separazioni - si segnala il
Tribunale di Roma con sue recenti sorprendenti considerazioni (26 aprile 2018,
est. Vitalone). Dopo avere dosato la frequentazione con 24 : 4 pernottamenti
presso il genitore collocatario nell'arco di 4 settimane e stabilito il
tradizionale assegno a suo favore in luogo del mantenimento diretto, così
giustifica la scelta: "L'affidamento condiviso invero impone ad
entrambi i genitori separati di far fronte in via libera e autonoma secondo le
proprie sostanze alle esigenze ... dei figli, sicché la previsione di un
assegno a favore del coniuge collocatario ha la finalità di rendere più agevole
per entrambi la partecipazione alla quotidianità dei figli, senza per tale
motivo assorbire con esso gli obblighi scaturenti dall'affidamento condiviso".
Una affermazione che chi scrive confessa di non
avere compreso, sembrandogli vero esattamente il contrario, ossia che si
partecipa alla quotidianità dei figli fornendo loro direttamente ciò di cui
abbisognano, anziché incaricare una banca di trasferire denaro a una certa data
all'altro genitore affinché se ne occupi lui. L'unica facilitazione
effettivamente riconoscibile è quella a vantaggio di cattivi genitori che
vogliano cavarsela con il minimo dell'impegno.
Concludendo, si legge nell'agenda dell'attuale
governo: « ... sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con
tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma
diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di
sostentamento" (Contratto, p. 24). Una affermazione che di per sé
rincuora, ma sgomenta anche, pensando che tutto questo è già oggi legge
dello stato. Basterebbe
rispettarla.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/30802-l-affidamento-dei-figli-in-libera-uscita.asp
DATA PUBBLICAZIONE: 11 GIUGNO 2018


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