Il Prof. Marino Maglietta, componente del gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: il Tribunale di Firenze conferma l'addio al genitore collocatario
La sentenza si distingue anche per
l'attenzione dedicata all'ascolto del figlio e per una meditata e intelligente
riflessione sulla nuova lettura dell'assegno divorzile
di Marino Maglietta
La più recente giurisprudenza di merito sembra
voler avviare una nuova e fortunata stagione di applicazione delle norme
introdotte dalla riforma del 2006 e l'affidamento dei figli sembra dover
diventare davvero condiviso. Ne dà conferma una recentissima sentenza del
Tribunale di Firenze (Rel. Garufi), che conclude un lungo contenzioso. Che il
grande clamore suscitato dal ddl 735, pur nella sua infelice stesura, abbia il
merito di avere fatto comprendere a una parte sempre più ampia della
magistratura che la legge 54/2006 prevede la Joint Physical Custody
e non la Joint Legal Custody, ipotesi
quest'ultima che, se vera, legittimerebbe 12 anni di giurisprudenza orientata
verso il genitore prevalente, mettendo dalla parte del torto anche gli attuali
contestatori?
- Spazio
all'ascolto del minore
- Mantenimento
diretto
- Assegno
divorzile "equilibrato"
Spazio
all'ascolto del minore
Nello specifico, si fa
apprezzare il largo spazio dato all'ascolto del figlio minorenne, ripetuto più
volte, e non formale, ma con grande disponibilità a tradurre in prescrizioni i
suoi desideri. E' per questa via, infatti, che il giudice di prime cure allarga
fino alla parità i tempi della frequentazione, accogliendo le sollecitazioni in
tal senso del ragazzo, benché ripetutamente interpellato anche in precedenza,
rivolte al giudice in via diretta, secondo una prassi intelligente adottata
sistematicamente da qualche tribunale, come quello di Pistoia, e prevista da
alcune proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento. Di particolare
rilievo la motivazione con la quale il figlio insiste per una
frequentazione a settimane alternate, sostenendo, a dispetto della nota
ostilità preconcetta del sistema legale, che non solo quel regime non lo
disturbava affatto, benché complicato da una certa distanza tra le abitazioni
dei genitori, ma che gli avrebbe consentito di conservare e ampliare un doppio
sistema di amicizie.
Inoltre, viene fornito un
raro esempio di utilizzazione articolata della possibilità di esercizio
separato della responsabilità genitoriale, nel momento in cui solo al padre è
attribuita la gestione dei trattamenti sanitari del figlio e delle sue attività
sportive.
Mantenimento
diretto
Corrispondentemente viene
stabilito un mantenimento diretto,
senza assegno. Per la verità la motivazione di questa scelta è l'unico aspetto
per il quale sono possibili ulteriori passi avanti. Per praticare la
forma diretta, difatti, non è indispensabile che tempi e redditi
siano uguali, potendosi introdurre compensazioni attraverso l'attribuzione
al genitore più abbiente o meno presente di capitoli di spesa maggiormente
onerosi non legati alla convivenza. E soprattutto, praticarlo non comporta
elencazioni, per giunta arbitrarie, di già presenti "spese
straordinarie", ma che tutte le spese prevedibili siano immediatamente
assegnate ripartendole al 100% mentre la divisione in proporzione delle risorse
riguarda solo quelle imprevedibili. Questo, tra l'altro, perché altrimenti
resta indefinito e fonte di contestazioni chi prenderà l'iniziativa per
provvedere ai bisogni dei figli. Purtroppo, questa prassi trae visibilmente
origine dai numerosi, consolidati e discutibili protocolli per le spese
straordinarie, formulati in genere per iniziativa dei fautori del sistema
monogenitoriale, ivi compreso il CNF, alle cui linee-guida del 2017 il
provvedimento esplicitamente rimanda. In altre parole, chi ha pensato questo
sistema aveva in mente, anche se non lo ha detto, un genitore prevalente che
decide cosa serve ai figli anche fuori dell'ordinario, procede
all'acquisto e poi ne chiede il parziale rimborso all'altro. E questo evidentemente non è "mantenimento diretto". Poi, a seguito di infinite contestazioni, è stato introdotto l'obbligo del preventivo accordo con riferimento ad una complessa categorizzazione delle spese (i famosi protocolli). Infine, di fronte alle lagnanze di genitori "collocatari" la stessa Suprema Corte (ex pluris Cass. 2127/2016) è tornata indietro, decidendo che se una voce di spesa è coerente con i bisogni dei figli e compatibile con le risorse familiari si è tenuti al concorso nell'onere anche se esclusi dalla decisione e neppure preavvertiti.
Assegno divorzile "equilibrato"
Ma, a parte ciò, la
sentenza ha ancora altri pregi. In particolare, viene ben coordinato
l'approccio di Cass. 11504/2017 con la successiva decisione a sezioni unite
(18287/2018). In sostanza viene saldato il principio
dell'autoresponsabilità con l'effettivo contributo dato alle risorse familiari,
all'interno di una analisi così brillante che merita una citazione pressoché
integrale.
"La Corte chiarisce
che il parametro dell'adeguatezza ... ha carattere intrinsecamente relativo ed
impone una valutazione composita e comparativa... Di tal che occorre verificare
in primo luogo se esista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni
economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario;
e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla
maggiore profusione di energie e di capacità da parte del coniuge
"indebolito". In tale ottica viene valorizzato il principio di
autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione
dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la
ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica
della adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli. Così la funzione
compensativo-perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in
cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie
potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius investite)
in favore della famiglia.
In altre parole,
... occorre non tanto ripianare tout court gli
squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in
favore della parte che ha direttamente e/o mediamente beneficiato, durante il
matrimonio, dell'opera morale e materiale, non remunerata, dell'altro
coniuge."
Una perfetta guida per
stabilire come regolarsi equilibratamente di fronte a una richiesta di assegno
divorzile.
MF
DATA PUBBLICAZIONE: 7 NOVEMBRE 2018


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