Ass. Crescere Insieme replica ad Aiaf: “L’affidamento condiviso e la sua applicazione: diritti dei minori e interessi degli adulti”
CRESCERE INSIEME REPLICA AD AIAF
|
Al Comunicato dell’Aiaf si deve muovere anzitutto
un’obiezione di metodo: un magistrato ha tutto il diritto di dare alle norme la
propria interpretazione. Il contrario è “totalitarismo”. Quanto alla presunta
violazione della specificità dei casi, si rammenta che le linee guida così si
chiamano proprio perché rappresentano solo un orientamento: si
enunciano principi e criteri generali da rispettare, lasciando flessibilità per
le situazioni particolari.
D’altra parte la normativa in vigore prevede il
diritto indisponibile del figlio minore di avere un rapporto “equilibrato e
continuativo” con entrambi i genitori e di ricevere cura educazione e
istruzione da ciascuno di essi. Ma all’Aiaf non sta bene che ci sia equilibrio,
e quindi più facilmente collaborazione e interscambio all’interno della coppia
genitoriale. A suo parere vanno bene le linee guida di altri tribunali, che
prevedono che un solo genitore provveda ai bisogni dei figli e l’altro si
limiti a passargli del denaro, senza compiti di cura. Organizzare seminari su
“La tutela del diritto di visita del genitore non collocatario” significa
sposare una lettura monogenitoriale dell’affidamento condiviso. D’altra parte,
se non si può litigare sul rapporto con i figli perché i genitori sono entrambi
affidatari; né sull’assegnazione della casa perché, essendo simili i tempi
della frequentazione si seguiranno i prevedibili criteri ordinari; né sull’assegno per
mantenere i figli(non il coniuge: il suo eventuale assegno non è toccato)
perché ciascuno farà la sua parte direttamente e non c’è più da strapparsi
soldi… c’è il rischio che il povero bambino rimanga privo delle sane liti
familiari… E non è un ragionevole motivo di “sgomento”?
Ma, dice l’Aiaf, se i genitori hanno redditi molto
diversi il bambino vivrà in due contesti economici molto diversi e questo non
va bene… Bene: distinguiamo l’interesse degli adulti da quello del bambino. Se
la madre è sposata le spetta un assegno di mantenimento per mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; quindi il problema non esiste.
Se ha solo convissuto, comunque adesso la legge 76/2016 ha pensato anche a lei.
E per il figlio ci sono le massime tutele. Prendiamo il caso limite: famiglia
monoreddito di fonte paterna. Mantenimento diretto significa, ad es., che se,
affinché il figlio possa continuare a vivere esattamente come prima svolgendo
le medesime attività, servono 1000 € al mese il padre corrisponderà 500 €
mensili alla madre che coprirà solo capitoli di spesa per i quali tale cifra è
sufficiente mentre il padre pagherà tutto il resto con altri 500. Lo prescrive
la legge, e le linee guida di Brindisi si limitano a ribadirlo. Quanto agli
spicchi d’arancia non si può che rimandare agli studi scientifici nazionali e
internazionali che attestano che i danni da mancanza di stabilità affettiva
sono ben più gravi degli inconvenienti logistici. Ma forse non importa nemmeno.
Basta notare che il modello w-e alternati più “visite” infrasettimanali
comporta più trasferimenti dei modelli suggeriti a Brindisi. La
correzione di rotta di Brindisi rispetto ad una legge violata, d’altra parte,
non ha nulla di improvvisato, ma segue segnalazioni di enti terzi come il MIUR
(circolare 5336/2015) e l’Istat che così commenta le cifre della giurisprudenza
2005-2015 (Report novembre 2016, p.13): “In altri termini, al di là
dell’assegnazione formale dell’affido condiviso, che il giudice è tenuto a
effettuare in via prioritaria rispetto all’affidamento esclusivo, per tutti gli
altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge
non ha trovato effettiva applicazione.” Piuttosto, perché l’Aiaf non si attiva
contro le violazioni di legge del D.lgs 154/2013 a tutto danno dei figli?
FONTE ARTICOLO: https://www.newspam.it/ass-crescere-insieme-replica-ad-aiaf-laffidamento-condiviso-e-la-sua-applicazione-diritti-dei-minori-e-interessi-degli-adulti
DATA PUBBLICAZIONE: 13 MARZO 2017
DATA PUBBLICAZIONE: 13 MARZO 2017

Commenti
Posta un commento