Avv. Mariella Fanuli, componente gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: il progetto di riforma (ddl Pillon) al Senato contraddice le Linee guida di Brindisi
Il gruppo di lavoro di Brindisi, tramite uno
dei suoi membri, prende nettamente le distanze dalla proposta depositata al
Senato, in nome dei diritti indisponibili dei figli
dell’Avv. Mariella Fanuli
Ho seguito con interesse,
prima in rete, poi sui siti ufficiali, lo svolgersi del dibattito intorno alla
re-scrittura delle norme sull'affidamento condiviso, avendo fatto parte, come
avvocato e mediatrice famigliare, del ristrettissimo gruppo di lavoro (tre
persone in tutto) che ha elaborato le linee - guida del Tribunale di Brindisi,
alle quali è stato fatto frequentissimo
riferimento. Ed è proprio in merito a queste circostanze che tengo a precisare
- concordemente con il resto del gruppo - come, invece, i criteri fondamentali
utilizzati nel DDL 735 "Norme in materia di affido
condiviso, mantenimento diretto e
garanzia di bigenitorialità", nonostante il titolo e gli
intenti, non siano affatto in linea con i principi da noi espressi
nelle suddette Linee Guida, più volte richiamate e che l'articolato non
realizzi i pur lodevoli principi enunciati, al contrario rappresentando sotto
vari aspetti un vistoso e pericoloso arretramento rispetto alla legge attuale.
Focus del
"lavoro" è divenuto così, il minore "Soggetto di Diritto",
titolare di "diritti Indisponibili" ed il fine di attuare il
"superiore interesse del minore", operando, così, un radicale cambio
di prospettiva rispetto a una prassi decisamente adultocentrica.
Al centro di ogni
provvedimento, si poneva "quel minore" in "quella famiglia"
con ciò cercando di promuovere il "suo" benessere psico-fisico e
privilegiando l'assetto più favorevole ad una sua crescita e maturazione
equilibrata e sana nella e con la sua famiglia.
Corollario applicativo di
tanto è che i diritti degli adulti, di fronte a questo nuovo assetto, cedono in
favore dei diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi
trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della
prole.
Ciò determina che i
diritti degli adulti, nel settore famigliare, acquistino una portata
"funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della
relazione e, proprio perché titolare di diritti, indisponibili, bisognoso di
maggiore tutela.
Orbene, il minore ed il
suo benessere, nel DDL richiamato, scompare.
Ma non basta.
Da quanto si legge in
merito alla modalità di richiesta e di esercizio dell'affido condiviso e di
applicazione e/o raggiungimento degli accordi il minore diviene parte
passiva delle relazioni famigliari, sottoposto, o almeno così in concreto
appare, all'autorità degli adulti, dando al termine di responsabilità
genitoriale la connotazione pratica della obsoleta "patria potestà".
Tutto questo, tra
l'altro, vede obbligatoriamente, il tramite, si badi bene, di una
professionalità, quale il "mediatore famigliare" che pare, da una
prima lettura, debba essere "rivisto" nelle competenze e nel tipo di
lavoro da svolgere atteso, fra l'altro, il richiamo fatto alla mediazione
civile, nonché ad una figura di "nuova creazione", il "coordinatore genitoriale",
che fino ad oggi non era stata qualificata nelle competenze e nelle funzioni ma
che nel DDL, prende forma e si sostanzia.
Ciò che mi è parso di
"vedere" nel leggere il DDL è stato un
"telaio" il cui ordito è in attesa di consultazioni ed emendamenti,
il cui effetto è tipicamente marginale, toccando solo aspetti secondari e non
strutturali.
Ciò che mi è parso di
"avvertire" è la spasmodica ricerca di un accordo "pre"
giudiziale (che si badi bene, sarebbe un grande risultato e significherebbe
l'inizio del recupero della "famiglia" e delle relazioni) per evitare
che si arrivi innanzi al giudice, scegliendo però la via fino ad oggi praticata
dal sistema legale, ovvero collocazione prevalente e assegno, (certamente in
questo modo ci saranno meno resistenze) da cui, questo Gruppo, con le Linee
Guida di Brindisi ha preso le distanze trattandosi di "figure e
modalità" create dalla giurisprudenza, ma che oggi, in pratica, diventano
principi di legge.
Si sta così abbandonando
i figli, "accontentando" in qualche modo i genitori (che, nel DDL
vengono chiamati "padre" e "madre" con ciò, parrebbe,
lasciando fuori la "famiglia" ridefinita secondo la legge 76/2016),
con una garanzia di permanenza di "non meno di 12 giorni" al mese
compresi i pernotti che nulla ha a che fare con l'affido condiviso così come
definito con le premesse di cui sopra, nelle "linee Guida del Tribunale di
Brindisi" e con l'introduzione a giustificazione dell' "allontanamento"
di un genitore, di "nuovi" pregiudizi: "trascuratezza"-
"Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del
minore" che gli imporrebbero di "rinunciare", perdendola, alla
figura genitoriale interessata, per effetto dell'applicazione di opinabilissimi
ed incerti parametri.
Ciò con lo svuotamento
della richiamata "identità" del fanciullo che è il risultato del
"mantenimento delle relazioni Genitoriali e Famigliari".
Questa impostazione, che
ritengo impropria, invoca poi il mantenimento diretto,
contraddicendosi però contestualmente con il richiamo alle spese ordinarie e
straordinarie e con la previsione, perciò, di un assegno periodico a titolo di
contributo al mantenimento del figlio minore.
Il modello di Brindisi,
che potremmo definire della parità e delle pari opportunità, restituisce,
invece, al figlio la centralità, dandogli la possibilità di relazionarsi
flessibilmente con i genitori in funzione dei suoi bisogni,
proprio perché questi sono posti nel provvedimento in condizioni di
assoluta parità.
La domanda è: se
l'intento è quello di garantire la bigenitorialità e tanto è realizzato con
il mantenimento diretto che
sostanzia l'affido condiviso, perché, prevedere la possibilità di limitare la
frequentazione a 12 giorni anche in assenza di ragioni ostative, un assegno di mantenimento e
l'introduzione della trascuratezza e dell'inadeguatezza degli spazi, che
possono far scendere perfino al di sotto di tale sbilanciata tempistica?
Il minore, nella
conflittualità dei genitori, ove gli interessi degli adulti diventano il
"soggetto", ovviamente non c'entra, ma se ne assume ogni onere.
Confidiamo in un
cambiamento di rotta, rimanendo a disposizione per ogni confronto sui punti
evidenziati.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/31510-affido-condiviso-la-riforma-al-senato-contraddice-le-linee-guida-di-brindisi.asp
DATA PUBBLICAZIONE: 11 AGOSTO 2018


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