Il Prof. Marino Maglietta, membro del gruppo di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi, su affido condiviso: anche il tribunale di Salerno dice addio al genitore collocatario
Dopo Brindisi, a Salerno si apre un'altra
breccia nelle discutibili prassi applicative dell'affidamento condiviso
di Marino Maglietta
Che a seguito delle
linee-guida varate a Brindisi fosse Salerno la prima sede di tribunale
a seguirne le tracce poteva essere facilmente previsto, ove si
rammenti che fu a suo tempo la culla dell'affidamento condiviso, grazie alla
presenza in Corte di Appello del Dr. Bruno Defilippis, che fece parte del
ristrettissimo gruppo - tre soli membri - che all'inizio degli anni duemila
supportò tecnicamente l'on. Maurizio Paniz, relatore della proposta di legge 66
della XIV Legislatura. A Defilippis, giova rammentare, si devono in particolare
brillanti intuizioni e accostamenti giuridici come l'avere affermato che
"il mantenimento diretto dei
figli sta all'affidamento condiviso come il mantenimento mediante assegno sta
all'affidamento esclusivo", a sostegno di un pilastro fondamentale del
nuovo istituto.
E oggi a Salerno si
manifestano nuovi orientamenti strettamente aderenti allo spirito della riforma
del 2006, per iniziativa del Coordinatore della Prima Sezione
Civile del Tribunale, Dr. Giorgio Jachia, espressi in una pregevole recentissima
nota, pubblicata su Ilcaso.it .
Il ragionamento ivi
sviluppato, dunque, non può che trovare consenso, già dal titolo stesso
"Dalla residenza privilegiata alla partecipazione dei genitori alla
quotidianità dei figli". E la prima a saltare, difatti, è la
sistematica collocazione prevalente presso uno dei genitori, in diretta e
frontale antitesi rispetto alla volontà del legislatore. Ad essa si
contrappone non il 50% del tempo fiscalmente e rigidamente ripartito
tra i genitori, ma pari opportunità per il figlio di rapportarsi con ciascuno dei
genitori in funzione dei suoi momentanei bisogni, in un equilibrio dinamico che
non gli impedisce di trascorrere in un certo periodo più tempo con la madre che
con il padre, ma ciò che conta è che avrebbe potuto avvenire il contrario, se
serviva, così come magari accadrà in un successivo periodo, non essendo
avvenuta alcuna rigida "investitura", non essendo stata creata dal
nulla alcuna nuova figura giuridica. Con il che si dà risposta anche a quanti,
capovolgendo la realtà, avevano voluto vedere nelle linee guida di
Brindisi una sola soluzione per tutte le situazioni. Vero il
contrario: flessibilità e adattamento ai singoli casi, all'interno
del saggio e doveroso rispetto per i principi della riforma e, soprattutto, per
i non disponibili diritti del minore. Dunque anche regimi sbilanciati, ma
occasionalmente e motivatamente, finché durano determinate circostanze: più
tempo presso la madre che allatta, meno tempo presso quella assistente di
volo, ma senza inventare contra legem un genitore che sarà
permanentemente "il collocatario" - la madre nel primo caso,
il padre nel secondo - se non altro perché i figli crescono e si svezzano e le
occupazioni si possono anche perdere o cambiare. Un'applicazione, dunque, che
considera anche l'esclusione di un genitore dall'affidamento
(considerando la persona e le sue eventuali
mancanze, non l'istituto dell'affidamento condiviso), ma non per
l'elevata conflittualità reciproca, la distanza tra le abitazioni o la tenera
età dei figli - come avveniva per l'affidamento congiunto - ma solo per gravi
carenze del genitore da escludere, e quindi per la sua unilaterale aggressività
o per la sua "assenza" affettiva, concreta e volontaria, dalla vita
dei figli. Assenza, pertanto, che non può essere certamente imposta al genitore
dallo stesso sistema legale, che quale unico compito gli assegni quello di dare
del denaro al collocatario; come acutamente osserva la nota di Salerno. Allo
stesso modo, la "residenza abituale" a null'altro può servire che ad
individuare il giudice competente in caso di fughe con i figli o simili,
guardando al luogo del precedente, già avvenuto, radicamento dei
figli e non all'abitazione presso la quale vengono anagraficamente segnati come
residenti i figli il giorno della separazione dei genitori. Meno che mai potrà
servire per attribuire al genitore che ivi abiti una qualsiasi sorta di
prevalenza.
Detto questo, la nota
affronta anche il problema dell'assegnazione della casa familiare, sempre sottintendendo
"ove ci si trovi nel caso in cui questa debba essere assegnata al di fuori
dei criteri ordinari". Traducendo, è evidente che si dovranno distinguere
due tipi di fattispecie: quelle in cui i tempi di permanenza dei figli presso
ciascuno dei genitori siano mediamente equivalenti, anche se in equilibrio
dinamico (soluzione tipica per un affidamento condiviso), nelle quali
l'affidamento è ininfluente rispetto alle regole ordinarie; e quelle in cui
situazioni particolari, anche se non rare, conducono ad una frequentazione
sbilanciata nei tempi: classica quella in cui un genitore per impegni di lavoro
è poco presente. E' in casi del genere che indubbiamente conviene assegnare
la casa familiare al genitore con il quale i
figli trascorreranno più tempo, in nome della "stabilità logistica".
Quindi, dice giustamente la nota, prima si guarda la situazione
specifica e dopo si assegna la casa. Non viceversa.
Infine, non si può fare a
meno di osservare quanto felicemente sia affrontato il problema del mantenimento
dei figli, dando alla forma diretta la dovuta preminenza (art. 337 ter
comma IV) e sottolineando la sua praticabilità anche in situazioni di reddito
diverso dei genitori, ovvero "attribuendo per intero i capitoli di spesa
più pesanti al genitore più abbiente". Non resta che augurarsi che
l'esempio di Brindisi e Salerno sia rapidamente seguito da molti altri
tribunali, realizzando quella riforma a suo tempo fortemente voluta e che
ancora attende di essere compiutamente e coerentemente applicata.
MF
FONTE ARTICOLO: https://www.studiocataldi.it/articoli/25770-affido-condiviso-anche-il-tribunale-di-salerno-dice-addio-al-genitore-collocatario.asp
DATA PUBBLICAZIONE: 8 APRILE 2017


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