Marino Maglietta, componente squadra di lavoro Linee guida Tribunale di Brindisi: affido condiviso, la rivoluzione riparte da Salerno. Con uno "storico" decreto il tribunale di Salerno enuncia e mette in pratica i più recenti criteri di lettura dell'affidamento condiviso
di Marino Maglietta
In una sorta di corsa
"Tirreno-Adriatico" la fiamma accesa dal tribunale di
Brindisi con le sue recenti linee-guida trova fertile terreno a Salerno,
che emette un provvedimento nel quale più che la decisione - tutto sommato
coerente anche con gli schemi consueti, benché certamente rara - si fa
apprezzare la motivazione. Questa, difatti, è destinata a fornire una
convincente esposizione dei "perché", del percorso logico che
partendo dalla novella del 2006 non può condurre, punto per punto, che alle
conclusioni operative di seguito assunte.
Il commento al
provvedimento, pertanto, non può che seguire la medesima linea, facendo ampio
ricorso alla citazione diretta, ogni volta che ciò costituisca il modo più
semplice e chiaro per trattare l'argomento.
A ciò, del resto, invita
lo stesso provvedimento, che introduce gli argomenti di principio a scopo
esplicitamente didascalico "Di qui l'opportunità per questo Tribunale -
visto il concorrere nella cornice del presente caso di una quantità di
pregiudizi e illusorie convinzioni inerenti la sussistenza di un genitore
prevalente - di chiarire nel seguito in modo quanto possibile chiaro ed
esaustivo quale sia il messaggio dell'istituto dell'affidamento condiviso,
posto a confronto con le soluzioni alternative, quali i suoi contenuti e i suoi
limiti di applicabilità. Il tutto allo scopo di aiutare le parti - nel
presente caso come in altri futuri - nell'impegno a realizzare quanto possa
correttamente intendersi per "interesse del minore", che certamente
non può essere in violazione dei suoi diritti".
I fatti
E in effetti,
indubbiamente la vicenda si prestava. In somma sintesi, bimba di 4 anni
collocata prevalentemente presso la madre, la quale ne gestisce unilateralmente
benessere e salute, la fa partecipare alla sua vita con il nuovo partner e al
contempo tiene comportamenti ostativi al rapporto con il padre ignorando le
previsioni di incontri e giungendo a chiederne l'esclusione dall'affidamento -
per motivi che al momento dell'emissione del decreto non hanno ancora trovato
positive verifiche - accompagnata da una richiesta di decadenza dalla
responsabilità genitoriale. In sintesi, compongono il quadro violazioni delle
precedenti disposizioni, pernottamenti presso il padre zero, zero compiti di
cura e mantenimento esclusivamente mediante assegno.
Il senso
dell'affidamento condiviso e il modo per realizzarlo
Ed ecco, quindi, come il
caso viene inquadrato negli elementi di diritto che condurranno alla decisione:
"... va
rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il
diritto-dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (art.
30 cost.) ed il diritto della prole (art. 337-ter primo comma c.c.) a mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
In quest'ottica i genitori devono
comprendere che chiedere di attribuire all'altro il 20% del tempo mensile o di
non attribuire all'altro nessun compito di cura comporta il chiedere
all'Autorità Giudiziaria di allontanare l'altro genitore dalla quotidianità del
bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita
psicologica del minore.
Soprattutto in tutti i casi ... in cui
emergano conflitti genitoriali gravi accompagnati da tentativi di espulsione è
fondamentale - oltre che doveroso in forza di legge - riservare al genitore
meno temporalmente presente lo svolgimento di singoli compiti di ordinaria
cura. Proprio quando uno dei genitori tende ad espellere l'altro e ad occupare
tutto lo spazio decisionale della vita quotidiana è indispensabile che il
giudice eviti la frattura tra genitore accudente e genitore pagante e
ristabilisca l'equilibrio all'interno della coppia genitoriale senza
distinzione di ruolo. Ciò non potrà che migliorare il rapporto del figlio con
ciascun genitore".
L'interesse
del minore si concretizza prioritariamente nel rispetto dei suoi diritti
A parere di chi scrive il
colpo d'ala del decreto è in quel che segue, nell'avere letto e utilizzato
l'argomento dell'interesse del minore di cui al secondo comma dell'art. 337-ter
c.c. al quale giustamente si ispira tutta la normativa, nazionale come estera,
che disciplina la famiglia - in funzione degli indisponibili diritti della
prole descritti nell'incipitdell'art. 337-ter c.c., anziché come
legittimazione di qualsivoglia scelta, ovvero per introdurre un illimitato
potere discrezionale. Un'acuta lettura, davvero rivoluzionaria, in totale
controtendenza (per ora), ma anche pienamente convincente, se si riflette
sull'ispirazione e sulle fonti della riforma del 2006, nonché sullo scopo e sul
senso che la legge stessa attribuisce all'uso del concetto di interesse del
minore: "Per realizzare la finalità indicata nel primo comma". E
pertanto scrive:
"La chiave di volta del sistema è
però il secondo comma dell'art. 337-ter c.c. che specifica con una norma
imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è realizzare la finalità
indicata dal primo comma dell'art. 337-ter c.c. ...
Sempre tale norma architrave, sempre il
secondo comma dell'art. 337-ter c.c., dispone con norma inderogabile che il
giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale dei minori: pertanto trattasi di provvedimenti
funzionalizzati solo all'interesse del minore.
Non a caso tale norma imperativa ed
inderogabile è posta prima delle norme che descrivono il contenuto dei
provvedimenti ... pertanto il giudice deve salvaguardare tutti i
sopramenzionati diritti del minore, atteso che il concetto di diritto è
più forte di quello di interesse e di regola lo comprende."
E l'analisi dei compiti
che in linea di principio il giudice è tenuto ad assolvere si completa con una
loro puntuale elencazione, che solo apparentemente ricalca schemi già noti,
poiché in realtà sottintende anche altri contenuti, che vengono distintamente
evidenziati nel seguito:
In concreto, caso per caso ed in funzione dell'età dei minori, il giudice, lasciando comunque ai genitori la facoltà di assumere ulteriori accordi, determina la residenza anagrafica dei figli e i tempi e le modalità della frequentazione, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli; determina inoltre in caso di disaccordo la residenza abituale del minore".
La
frequentazione e il genitore collocatario
Il diritto del minore a
una presenza dei propri genitori in linea di principio paritetica, già
accennato, è affrontato nel seguito in modo più esplicito. La collocazione
prevalente, con la conseguente discriminazione tra i genitori e l'introduzione
di uno squilibrio nei rapporti del figlio con ciascuno di essi, rappresenta la
più diretta e macroscopica contraddizione - meglio, negazione - rispetto ai
principi della riforma del 2006, che il decreto mette giustamente in evidenza.
"Va ora precisato
che la figura del genitore collocatario è un istituto giuridico di esclusiva
origine giurisprudenziale e che, secondo parte della dottrina, collide con la
disciplina dell'affidamento condiviso, essendo una scoria del vecchio impianto
normativo che si conforma al modello di affidamento esclusivo precedente
alla riforma.
Altra parte della dottrina, viceversa,
sostiene che è necessario che il minore abbia chiari punti di riferimento,
anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio stabilito
dall'art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L vo 154/2013 ("I
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore")
affermi il diritto del minore di avere una collocazione prevalente e precisa
che tale diritto deve valere anche per i figli di genitori separati o
divorziati.
In merito si tratta di prendere atto che
la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità
logistica, ma è (come dispone il secondo comma dell'art. 337-ter c.c. che
specifica con una norma imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è
realizzare la finalità indicata dal primo comma del medesimo articolo) il
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi".
Residenza
abituale e doppia domiciliazione
E il Tribunale prosegue
smontando ineccepibilmente, a parere di chi scrive, il principale argomento a favore
della sostenibilità giuridica dell'introduzione del collocatario. A quanto di
seguito riportato si potrebbe aggiungere che la stessa relazione della
Commissione Bianca che accompagna la modifica del codice civile nella
parte in cui introduce l'obbligo di concordare la residenza abituale ne
specifica il senso, legato al territorio, alla zona di crescita, e non
all'anagrafe.
"Quanto al
tentativo di legittimare la figura del genitore collocatario sulla base
dell'obbligo di determinare (concordemente o giudizialmente) la "residenza
abituale" del minore, non appare condivisibile la tesi che essa coincida
con l'abitazione del genitore "prevalente" (ove introdotto). Non lo è
sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo sostenibile che il
riferimento ad essa comporti - addirittura in tutti i casi e per tutte l'età
dei minori - la creazione di un genitore principale attivamente coinvolto nei
compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore marginale
o ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli. Ma
soprattutto non lo è sotto il profilo del diritto.
Si tratta di comprendere che la
determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e successiva)
rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei
minori presso ciascun genitore, poiché "non coincide con le
nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza
anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto
esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo
dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso."
(Cass. S.U., 22/03/2017, n. 7301). Dove per "luogo" è da intendere
l'ambito territoriale esteso, come regione o nazione. Tesi confermata da ancor
più fresca affermazione della Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite (5
giugno 2017, n. 13912), secondo la quale: "Il riferimento alla
residenza abituale del minore, anche con riferimento all'ipotesi in cui la
stessa si verifichi in uno Stato terzo, del
resto, è stato di recente
ribadito, proprio in materia di affidamento di figlio minore, da questa Corte
(Cass. Sez. U, 19 gennaio 2017, n. 1310), che ha affermato che il parametro
della residenza abituale, posto a salvaguardia della continuità affettivo
relazionale del minore, non è in contrasto ma, al contrario, valorizza la
preminenza dell'interesse del minore (Cass., 22 luglio 2014, n. 16648 del
2014)."
Quindi, a seguito della determinazione
dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il
Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa
il domicilio del minore presso entrambi
i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici
obblighi economici a carico di ciascun genitore e
individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di
essi.
Valenza
relativa, e non assoluta, del principio di conservazione dell'habitat;
assegnazione della casa familiare in regime paritetico
Viene anche smontato un
altro non condivisibile "a priori" della giurisprudenza
attuale, ovvero che mantenere sempre e comunque i figli a trascorrere più tempo
possibile entro quelle mura tra le quali magari i genitori si sono
quotidianamente scontrati per anni sia di indiscutibile vantaggio per i figli e
non da valutare caso per caso. Concludendo che, visto che l'attaccamento dei
figli alla casa in generale è da verificare, se la frequentazione è mediamente
paritetica lasciandola al proprietario si ottiene il vantaggio sicuro di
eliminare un motivo di risentimento, consentendo comunque ai figli di
trascorrervi metà del tempo.
In definitiva, dunque, far coincidere
l'interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una
collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre
più numerosi casi giudiziari di affido paritario. Una soluzione, tra l'altro,
che facilita anche la decisione relativa all'assegnazione
dell'abitazione familiare, poiché in taluno di tali casi può non esservi
(circostanza da verificare in concreto) il legame del minore con la casa e
quindi la ragione per privarne il proprietario, con drastica riduzione del
contenzioso tra i genitori".
Il testo
integrale del decreto del Tribunale di Salerno
TRIBUNALE DI
SALERNO, I SEZIONE CIVILE
n. 996/2017/
V.G. depositato il 29.06.2017
Il Collegio, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dottor Giorgio Jachia
Presidente Est.
Dottor Guerino Iannicelli
Giudice
Dottoressa Valentina
Chiosi Giudice
pronuncia il seguente
DECRETO
in materia di
provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio nato fuori
dal matrimonio nel procedimento civile di Volontaria Giurisdizione vertente tra
le seguenti
PARTI
1) Padre
Rappresentato e difeso dall'avvocato G.G:
A VVERSO
2) Madre
Rappresentato e difeso dall'avvocato E.S.
RICORRENTE
RESISTENTE
3) Pubblico Ministero in
persona del Procuratore della Repubblica
PARTE NECESSARIA ED ALL'UOPO
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 MODIFICA
DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
Si deve prima di tutto
prendere atto che la parte ricorrente, tenuto conto delle istanze formulate
dalla resistente avanti al Tribunale per i Minorenni, ha modificato la propri a
domanda la quale oggi è nei seguenti termini:
Tribunale Ordinario di Salerno
. 1) adottare
tutti i provvedimenti idonei ad attuare il provvedimento n. 1/2016, reso dal
Tribunale di Salerno in data 22.2.2016, rendendo possibile l'esercizio del
diritto di visita del …. nei confronti della minore…., anche tramite
l'intervento dei servizi sociali, facendo ordine alla resistente di attenersi
alle prescritte modalità di visita del ricorrente;
. 2) accogliere
l'istanza di modifica delle modalità di visita del padre secondo le indicazioni
di cui in premessa, con conseguente attribuzione in favore del …. di specifici
compiti di cura della figlia minore, mediante l'acquisto diretto di capi
d'abbigliamento e materiale scolastico per la minore, riducendo
proporzionatamente l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico dello
stesso;
. 3) nell'ipotesi
in cui dovesse essere ancora impedito al … di esercitare i suoi diritti/doveri
di padre, modificare il regime di affidamento della minore in favore del
ricorrente, con conseguente collocamento privilegiato della minore medesima
presso il domicilio paterno;
. 4) modificare
le attuali modalità di frequentazione tra padre e figlia, per quanto concerne
il periodo di chiusura della scuola, disponendo che il padre possa tenere con
sè la figlia il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00,
fermi restando gli altri giorni e gli orari del mercoledì e dei fine settimana,
così come disciplinati nell'accordo omologato del 22.2.2016;
1.2 DOMANDA DEL
RESISTENTE
Al contrario il
resistente nel costituirsi:
. a) eccepisce la
competenza del Tribunale per i Minorenni;
. b) chiede di
rigettare il ricorso paterno;
. c) chiede di pronunciare
la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
. d) chiede di
affidare la minore in via esclusiva alla madre;
. e) chiede di
disporre incontri protetti tra padre e figlia;
. f)
chiededirimodularegliincontripadre-figlia;
. g) chiede di
disporre CTU per
accertare le condizioni psicofisiche del padre e della figlia.
1.3 ORDINE DI
MODIFICA DELL'OGGETTO DEL RICORSO
Foglio n. 2 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Pertanto, alla luce delle
domande delle parti ed in particolare del fatto che entrambe chiedono anche di
rideterminare la ripartizione dei compiti genitoriali, va ordinato alla
cancelleria di indicare che l'oggetto del processo è "provvedimenti
relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio".
1.4 AFFIDO
CONDIVISO GIÀ DISPOSTO
Tanto osservato in ordine
alle domande delle parti, si deve ora rappresentare che è già vigente l'affido
condiviso della figlia minore M.A. nata nel 2013 perché disposto da questo
tribunale su istanza congiunta delle parti con decreto n. 1/2016 del 22.2.2016.
In particolare in tale
accordo di affido
condiviso si prevede che la figlia stia presso il padre secondo
un calendario estremamente rigido i quale si è rivelato in concreto non
attuabile, sicchè lo stesso resta in vigore allo stato per quanto non
modificato in questo primo provvedimento e sarà del tutto sostituito con
l'adozione del provvedimento definitivo, all'esito dell'indispensabile
disponenda consulenza tecnica.
Inoltre nell'accordo si
prevede la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 450.00
per il mantenimento indiretto della minore che, per le ragioni di seguito
descritte, va rideterminato in funzione della diversa ripartizione di compiti
di spese tra il padre e la madre e quindi del maggior impegno economico diretto
del padre.
Del resto, in attesa
dell'esito delle indagini peritale e in vista della conclusione del
procedimento, il Collegio ritiene necessaria (ed anzi indifferibile attesa
l'estromissione del padre dalla vita della figlia) l'assunzione di
provvedimenti provvisori (ai quali va riconosciuta una finalità urgente e
temporanea cfr., Cfr., Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Decreto 14
gennaio 2015) rispondenti all'esigenza di approntare per il minore un assetto
di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di
statuizioni definitive.
1.5 ASPETTI DI
FATTO
In fatto va subito evidenziato che vi sono state due udienze e che nel corso della prima udienza è stato sentito il padre e nel corso della seconda la madre anche se nel frattempo vi è stata l'audizione delle medesime parti avanti al Tribunale per i Minorenni, ove è incardinato un giudizio più recente proposto dalla madre per 330 c.c. e 333 c.c.
.
Foglio n. 3 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Va poi precisato che la
madre, presente solo alla seconda udienza, ha ammesso che il padre negli ultimi
mesi non ha quasi visto la minore per una sua decisione in tal senso.
In sintesi si stagliano al centro dell'odierno
giudizio:
1.6
. a) l'accusa
materna al padre di persecuzione;
. b) la mancata
attuazione della parte dell'accordo prevedente il pernottamento della figlia
presso il padre;
. c) la sospensione
degli incontri padre-figlia per decisione unilaterale della madre;
. d) la nuova
relazione affettiva materna;
e) la condotta
apprensiva materna estrinsecatasi nel:
1) vietare la frequentazione padre-figlia;
2) attribuire al nonno materno il compito di sorvegliare il padre nelle fugaci occasioni nelle quali gli è stato dalla madre consentito di incontrare la figlia;
3) far frequentare la figlia con il proprio nuovo compagno persino andando insieme al mare;
4) denunciare il padre per stalking;
5) chiedere la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
6) assumere da sola ogni decisione inerente la salute della figlia sottoponendola a visite mediche non concordate;
7) vietare al padre di vedere la figlia perché il nonno materno, essendo impegnato nella pesca del tonno, non poteva essere presente agli incontri.
1) vietare la frequentazione padre-figlia;
2) attribuire al nonno materno il compito di sorvegliare il padre nelle fugaci occasioni nelle quali gli è stato dalla madre consentito di incontrare la figlia;
3) far frequentare la figlia con il proprio nuovo compagno persino andando insieme al mare;
4) denunciare il padre per stalking;
5) chiedere la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
6) assumere da sola ogni decisione inerente la salute della figlia sottoponendola a visite mediche non concordate;
7) vietare al padre di vedere la figlia perché il nonno materno, essendo impegnato nella pesca del tonno, non poteva essere presente agli incontri.
ILLEGITTIMITÀ
DI UN AFFIDO ESCLUSIVO DI FATTO
Tale
comportamento materno concreta a giudizio del Tribunale un affido esclusivo di
fatto della figlia, in violazione di suoi indisponibili diritti e del tutto
contrario al suo interesse.
Nell'audizione e nella comparsa di costituzione la
madre rivendica l'ineluttabilità di tale situazione per via: 1) dell'inesatta
ottemperanza paterna agli orari indicati nel provvedimento; 2) della pretesa
del padre di prendere la figlia anche se ammalata; 3) della pretesa paterna di
tenere con sé la figlia anche per i pasti anche se non è in grado di nutrirla;
4) delle persecuzioni paterne verso la madre; 5) della violenza psicologica
posta in essere dal padre sulla figlia e sulla madre dicendo alla figlia di
essere ancora innamorato della madre; di non dire alla madre il segreto che
hanno padre e figlia consistente nel fatto che la mamma non sa che il padre e
la madre si sposeranno.
Foglio n. 4 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Che tale condotta materna
sia illecita emerge ictu oculi dalla piana lettura dell'art.
337 quater c.c. imponente al giudice di valutare la condotta di chi chiede
infondatamente l'affido esclusivo. Tanto dimostra quanto sia illegittimo il
realizzare l'affido esclusivo con comportamenti concludenti, anche e
soprattutto nelle crisi genitoriali con infanti così privati illegittimamente
di uno dei genitori.
Inaccettabile la pretesa materna di far vedere al padre il bambino solo alla presenza del nonno materno fino all'esito positivo di visita psicologica.
Di qui la considerazione che ogni riscontrata ingiustificata realizzazione di affido esclusivo di fatto debba essere immediatamente fatta cessare.
Di qui l'opportunità per
questo Tribunale - visto il concorrere nella cornice del presente caso di una
quantità di pregiudizi e illusorie convinzioni inerenti la sussistenza di
un genitore prevalente - di chiarire nel seguito in modo
quanto possibile chiaro ed esaustivo quale sia il messaggio dell'istituto
dell'affidamento condiviso, posto a confronto con le soluzioni alternative,
quali i suoi contenuti e i suoi limiti di applicabilità.
Il tutto allo scopo di
aiutare le parti - nel presente caso come in altri futuri - nell'impegno a
realizzare quanto possa correttamente intendersi per "interesse del
minore", che certamente non può essere in violazione dei suoi diritti.
Il tutto, sotto un
profilo ancora più concreto, allo scopo di aiutare i genitori a concretizzare -
nel presente caso come in altri futuri - i diritti fondamentali del minore: A)
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; B)
ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori; C) conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale; D) vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità (se
necessario differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate tra le parti
(genitori e con il progredire dell'età anche i figli) o determinate dal
giudice; E) avere libero accesso ad entrambi i genitori
1.7 DELL'AFFIDO
ESCLUSIVO
Viste le (ragioni delle)
richieste ablatorie materne (di revoca della potestà genitoriale paterna, di
affido esclusivo, di incontri protetti padre-figlia) rese
Foglio n. 5 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
in due distinte sedi
giurisdizionali, pare il caso di rappresentare che l'affido esclusivo non è uno
strumento per risolvere i conflitti interni alla coppia genitoriale ma un
istituto a protezione della prole, da assumersi nel suo esclusivo interesse.
Certo è che nel presente
caso non è dato riscontrare il tipico abbandono materiale e morale compiuto da
un genitore rispetto alla prole caratterizzante molte delle decisioni di
disporre l'affido esclusivo di un minore: sul punto si rinvia alla relazione
degli assistenti sociali richiesta da altra A.G. e qui depositata dalle parti.
Certo è che non è dato
riscontrare il reiterato compimento di condotte violente verso la madre o verso
la prole caratterizzante altre decisioni di disporre l'affido esclusivo di un
minore: vi sarebbe un unico episodio di scontro violento con la madre di cui è
però controverso se sia la causa dell'esclusione del padre dalla gestione della
prole o l'effetto e che comunque non è di per sé dimostrativo di una personalità violenta.
Certo è che non è dato
riscontrare il carattere analitico e descrittivo di fatti e vicende nella
denuncia per stalking,
da qualificarsi per quanto qui rilevante come astratta e strumentale alla condotta
apprensiva materna. …. è confermato dall'audizione della madre nella quale non
si è fatto riferimento a specifici fatti e nemmeno a minacce.
Certo è che non è dato
riscontrare una necessità organizzativa determinata dalla lontananza di uno dei
genitori perché residente all'estero caratterizzante alcuni casi di affido
esclusivo concordato tra le parti sulla cui legittimità vi sono perplessità
atteso che salvo casi residuali in tali ipotesi si può ovviare con l'affido
condiviso rafforzato dall'attribuzione di specifici compiti al genitore
convivente.
Pertanto l'istanza
materna va ricondotta al genere di affidi esclusivi inversi, ovvero
disposti dall'Autorità Giudiziaria quando sia riscontrato che un genitore
gestisca concretamente il figlio in base alle proprie esigenze ed alle proprie
convinzioni, senza mostrare alcun rispetto per il suo diritto a coltivare il
rapporto anche con l'altro genitore, da cui invece tenta di allontanarlo, anche
fisicamente, rappresentando in tali casi l'affido esclusivo proprio all'altro
il preminente interesse dei minori a una crescita serena ed equilibrata. Valga
il fatto in questo caso il rivendicare al contempo il diritto materno a non far
incontrare il padre e la figlia (nemmeno per un attimo senza il nonno materno)
ed a far incontrare la figlia con il proprio nuovo compagno (per tutta una
giornata al mare).
Foglio n. 6 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Infatti il principio di
bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via
prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice affidi i figli minori
ad entrambi i genitori; di conseguenza l'affido esclusivo, costituente una
deroga eccezionale a tale principio, è giustificato solo ove risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o
inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in
concreto pregiudizievole per il minore.
1.8 DELL'AFFIDO
CONDIVISO
In quest'ottica va
rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il
diritto-dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (art.
30 cost.) ed il diritto della prole (art. 337-ter primo comma c.c.) a mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
Pertanto (e per le
ragioni meglio di seguito evidenziate) l'affido condiviso è inequivocabilmente
finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e
per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti
giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto
dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente
coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno
di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee (cfr.,
Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I,
14/04/2016 n. 625) o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti
di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio
realizzi i diritti del minore; sempre che non esistano particolari ed
eccezionali circostanze ostative.
In quest'ottica i
genitori devono comprendere che chiedere di attribuire all'altro il 20% del
tempo mensile o di non attribuire all'altro nessun compito di cura comporta il
chiedere all'Autorità Giudiziaria di allontanare l'altro genitore dalla
quotidianità del bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale
e sulla crescita psicologica del minore.
Soprattutto in tutti i
casi, come il presente, in cui emergano conflitti genitoriali gravi
accompagnati da tentativi di espulsione è fondamentale - oltre che doveroso in
forza di legge - riservare al genitore meno temporalmente presente lo
svolgimento di singoli compiti di ordinaria cura.
Foglio n. 7 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Proprio quando uno dei
genitori tende ad espellere l'altro e ad occupare tutto lo spazio decisionale
della vita quotidiana è indispensabile che il giudice eviti la frattura tra
genitore accudente e genitore pagante e ristabilisca l'equilibrio all'interno
della coppia genitoriale senza distinzione di ruolo. Ciò non potrà che
migliorare il rapporto del figlio con ciascun genitore.
1.9 FONDAMENTI
DEI DIRITTI DEI MINORI
In generale, va
preliminarmente rammentato che il legislatore ha nei primi tre commi dell'art.
315-bis c.c. e nel primo comma dell'art. 337-ter c.c. scolpito il passaggio da
una visione adultocentrica ad una visione sensibile alla tutela ed agli
interessi dei minori ponendo in luce i diritti dei figli non a caso anteposti
logicamente all'art. 316 c.c. concernente la responsabilità genitoriale ed al
secondo comma dell'art. 336-bis c.c. concernente i provvedimenti giudiziari
inerenti i minori.
Ai sensi dell'art.
315-bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Ai sensi dell'art. 315-bis secondo comma c.c. il
figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi
con i parenti.
Ai sensi del primo comma
dell'art. 337-ter c.c. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In quest'ottica la
definizione di responsabilità genitoriale collide con quella della antica
potestà genitoriale ove si leggeva che il figlio è soggetto alla potestà
paterna.
Infatti non si legge più
alcuna soggezione del figlio ai genitori.
Oggi l'art. 316 c.c.
dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio.
Dispone inoltre sempre il primo comma dell'art. 316 c.c. che i genitori
di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Il terzo comma dell'art.
337-ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori.
Sempre il terzo comma
dell'art. 337-ter c.c. dispone poi che le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
Foglio n. 8 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
salute e alla scelta
della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sempre il terzo comma dell'art. 337-ter c.c.
dispone che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Sempre il terzo comma
dell'art. 337-ter c.c. dispone che limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la responsabilità genitoriale separatamente. In quest'ottica l'autorità
giudiziaria può attribuire ad un genitore specifici compiti di cura ordinaria
in via esclusiva.
1.10 PROVVEDIMENTI
FUNZIONALIZZATI
La chiave di volta del
sistema è però il secondo comma dell'art. 337-ter c.c. che specifica con una
norma imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è realizzare la
finalità indicata dal primo comma dell'art. 337- ter c.c., è concretizzare il
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Sempre tale norma
architrave, sempre il secondo comma dell'art. 337-ter c.c., dispone con norma
inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori: pertanto
trattasi di provvedimenti funzionalizzati solo all'interesse del minore.
Non a caso tale norma
imperativa ed inderogabile è posta prima delle norme che descrivono il
contenuto dei provvedimenti nei casi in cui entrambi i genitori siano
implicitamente confermati nell'esercizio pieno della responsabilità genitoriale
o uno di essi ne sia escluso: I) modalità dell'affido condiviso od esclusivo;
II) determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso
ciascun genitore; III) fissazione della misura e del modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione
dei figli; IV) determinazione in caso di disaccordo della residenza abituale
del minore. Quindi (cfr Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, ord. n.
14728) l'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-ter c.c. costituisce il
parametro essenziale di riferimento per l'adozione dei provvedimenti relativi
alla prole: pertanto il giudice deve salvaguardare tutti i sopramenzionati
diritti
Foglio n. 9 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
del minore, atteso che il
concetto di diritto è più forte di quello di interesse e di regola lo
comprende.
1.11 EFFETTI
DELLA RESPONSABILITÀ CONDIVISA
La precisazione generale
sopra compiuta in ordine ai diritti dei minori trova la sua ragione d'essere in
questo provvedimento nella successiva esposizione di due differenti problematiche:
1) l'individuazione del contenuto astratto della responsabilità genitoriale; 2)
l'individuazione del contenuto concreto della responsabilità genitoriale con
particolare riguardo alla ripartizione dei tempi e dei compiti di cura tra i
due genitori in questo momento di acuta crisi genitoriale caratterizzata da due
elementi: A) la provata estromissione del padre; B) la non provata allo stato presenza di
comportamenti di violenza psicologica del padre sulla madre e sulla figlia. In
linea di principio la responsabilità genitoriale in regime condiviso si esplica
con l'assolvimento diretto da parte di entrambi i genitori dei doveri di cura e
mantenimento (integrato dall'erogazione eventuale di un assegno
perequativo), derogabile solo consensualmente, e con
l'attribuzione ad entrambi i genitori di momenti di partecipazione alla
quotidianità dei figli. In concreto, caso per caso ed in funzione dell'età dei
minori, il giudice, lasciando comunque ai genitori la facoltà di assumere
ulteriori accordi, determina la residenza anagrafica dei figli e i tempi e le
modalità della frequentazione, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno
di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli; determina inoltre in caso di disaccordo della
residenza abituale del minore.
1.12 DEL GENITORE
COLLOCATARIO E DELLA RESIDENZA ABITUALE
Va ora precisato che la
figura del genitore collocatario è un istituto giuridico di
esclusiva origine giurisprudenziale e che, secondo parte della dottrina,
collide con la disciplina dell'affidamento condiviso, essendo una scoria del
vecchio impianto normativo che si conforma al modello di affidamento esclusivo precedente
alla riforma.
Altra parte della
dottrina, viceversa, sostiene che è necessario che il minore abbia chiari punti
di riferimento, anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio
stabilito dall'art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L vo 154/2013
("I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del
minore") affermi il diritto del minore di avere una collocazione
Foglio n. 10 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
prevalente e precisa che
tale diritto deve valere anche per i figli di genitori separati o divorziati.
In merito si tratta di prendere atto che la chiave
di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma
è (come dispone il secondo comma dell'art. 337-ter c.c. che specifica con una
norma imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è realizzare la
finalità indicata dal primo comma del medesimo articolo) ma il diritto del
minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Quanto al tentativo di
legittimare la figura del genitore collocatario sulla base dell'obbligo di
determinare (concordemente o giudizialmente) la residenza
abituale del minore, non appare condivisibile la tesi che essa
coincida con l'abitazione del genitore "prevalente" (ove introdotto).
Non lo è sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo sostenibile che il
riferimento ad essa comporti - addirittura in tutti i casi e per tutte l'età
dei minori - la creazione di un genitore principale attivamente coinvolto nei
compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore marginale
o ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli. Ma
soprattutto non lo è sotto il profilo del diritto.
Si tratta di comprendere
che la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e
successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della
presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché "non coincide con
le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza
anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente
all'atto dell'introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è
svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso." (Cass.
S.U., 22/03/2017, n. 7301). Dove per "luogo" è da intendere l'ambito
territoriale esteso, come regione o nazione. Tesi confermata da ancor più
fresca affermazione della Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite (5 giugno 2017,
n. 13912), secondo la quale: "Il riferimento alla residenza
abituale del minore, anche con riferimento all'ipotesi in cui la stessa si
verifichi in uno Stato terzo, del
resto, è stato di recente
ribadito, proprio in materia di affidamento di figlio minore, da questa Corte
(Cass. Sez. U, 19 gennaio 2017, n. 1310), che ha affermato che il parametro
della residenza abituale, posto a salvaguardia della continuità affettivo
relazionale del minore, non è in contrasto ma, al contrario, valorizza la
preminenza dell'interesse del minore (Cass., 22 luglio 2014, n. 16648 del
2014)."
Foglio n. 11 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Quindi, a seguito della
determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso
ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso
uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi
i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi
economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale assegno
perequativo in favore di uno di essi.
In definitiva, dunque,
far coincidere l'interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con
una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai
sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario. Una soluzione, tra
l'altro, che facilita anche la decisione relativa all'assegnazione
dell'abitazione familiare, poiché in taluno di tali casi può non esservi
(circostanza da verificare in concreto) il legame del minore con la casa e
quindi la ragione per privarne il proprietario, con drastica riduzione del
contenzioso tra i genitori.
1.13 MANTENIMENTO DIRETTO E
INDIRETTO
Quanto alla forma
del mantenimento, dal comma I dell'art. 337-ter c.c., che anticipa
e si salda con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve
assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a
sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro
bisogni, comprensivi della parte economica.
Ciò vuol dire in concreto
che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta non
potendosi ritenere completamente assolti i doveri di un genitore dalla
fornitura di denaro all'altro (forma indiretta) mediante un assegno.
Si tratta in concreto,
caso per caso, vicenda per vicenda, di individuare quanto il mantenimento
indiretto sia residuale e quindi di determinare l'eventuale contributo
perequativo.
In quest'ottica va
precisato che, ai sensi dell'art. 337-ter comma quarto c.c., l'eventuale
assegno perequativo svolge solo la funzione di mettere il genitore meno
abbiente in condizione di fare la sua parte nei confronti dei figli,
provvedendo di persona ad alcuni dei loro bisogni. Ad es., se per una figlia
servono 800 € al mese e la madre non ha reddito, il padre assumerà oneri per
350,00 € e le corrisponderà € 450,00 in modo che possa provvedere sia a voci di
spesa come alimentazione, utenze, prodotti per l'igiene e simili quando ha la
figlia con sé, ma anche a quei capitoli di spesa "esterni" che si
sarà convenuto che assuma, tipo l'abbigliamento, fino alla concorrenza di €
450,00.
Foglio n. 12 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
Quindi la ricerca a priori
di ciò che è "compreso nell'assegno" e ciò che ne è escluso per
individuare le "spese straordinarie", non trova riscontro diretto
nelle disposizioni di legge perché il legislatore aveva previsto che di regola
i genitori si ripartiscono compiti e spese e le spese straordinarie sono quelle
imprevedibili.
In altre parole,
inizialmente si assegneranno a ciascun genitore oneri proporzionali alle
rispettive risorse (il che per le scelte principali vuol dire solo provvedere
economicamente, non decidere: resta l'obbligo di concordare se il figlio
frequenterà una scuola pubblica o una privata, se andrà in piscina o in
palestra), distribuendo ogni spesa prevedibile, e quindi si stabilirà che al
verificarsi di spese imprevedibili (Cass. 16664/2012) queste verranno ripartite
in funzione del reddito. Tutto ciò nella libertà delle parti di concordare
regole diverse.
1.14 CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE E LORO ATTRIBUZIONE
Come accennato, nella
prassi sono spesso presenti elenchi di voci di spesa dette "straordinarie",
considerate tali semplicemente perché non quotidiane, senza fare caso al fatto
che siano perfettamente prevedibili o meno. Come sopra accennato, appare invece
preferibile distinguere tra le spese associate alla convivenza - e quindi
inevitabilmente a carico del genitore presente al momento - e spese
"esterne" prevedibili, attribuibili liberamente e quindi anche in
modo da compensare eventuali differenze di frequentazione o di reddito, che
oltre tutto con il crescere dei figli diventano quantitativamente di gran lunga
dominanti, sconfessando evidentemente la tesi che il genitore co-residente sia
inevitabilmente quello che spende di più per i figli. In realtà dipende da come
si attribuiscono le spese esterne.
Oltre a ciò possono
capitare spese imprevedibili, che secundum legem saranno
sopportate in proporzione del reddito e quindi ripartite di regola non al 50%
ma ad esempio al 33% e 67% nel caso in cui un genitore guadagni il doppio
dell'altro.
Le spese prevedibili
possono essere ripartite tra i due genitori attribuendo al genitore più
abbiente i capitoli di spesa più onerosi oppure tenendo conto della funzione
relazionale del mantenimento (o meglio della sua forma) e quindi della
possibilità di attribuire i capitoli di spesa in uno all'attribuzione di
compiti di cura in funzione integrativa del ruolo genitoriale.
Quindi ad esempio nel
caso in cui la figlia trascorra un maggior tempo con il padre potrebbe essere
opportuno attribuire alla madre quanto meno il
Foglio n. 13 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
compito ordinario
esclusivo della cura della persona in senso stretto e quindi attribuire alla
madre (con risorse proprie e/o con risorse indirette) le spese del
parrucchiere, dell'estetista e dell'abbigliamento.
All'opposto nel caso in cui il figlio maschio trascorra un maggior
tempo con la madre potrebbe essere opportuno attribuire al padre il compito
ordinario esclusivo di gestire materialmente le attività sportive,
accompagnando il figlio e coprendo (con risorse proprie e/o con risorse
indirette) le spese inerenti alle attività e al relativo abbigliamento.
Ancora in caso di
estromissione conclamata del padre dalla vita della figlia, come nella
presente vicenda, il che spiega la ragione di quanto fin qui rappresentato alle
parti, la scelta di coinvolgere il padre nell'acquisto per la bambina non dei
giocattoli ma delle scarpe e del cappotto valorizza per sempre il padre agli
occhi della bambina ed al contempo responsabilizza il padre (in quanto una cosa
è il non fare il bonifico mensile ed una ben più difficile è il negare gli
indumenti alla figlia quando la si incontra) ed ancora responsabilizza la
madre, la quale non avrà alcun interesse a non far incontrare padre e figlia.
1.15 L'IDONEITÀ
DEI GENITORI NELLA FATTISPECIE
Il punto
centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per
l'atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della
bigenitorialità.
Tale affermazione paterna non è contraddetta dalla madre la quale anzi
come già rammentato la ritiene ineluttabile
Nell'audizione e nella
comparsa di costituzione la
madre rivendica l'ineluttabilità di tale situazione per via: 1) dell'inesatta
ottemperanza paterna agli orari indicati nel provvedimento; 2) della pretesa
del padre di prendere la figlia anche se ammalata; 3) della pretesa paterna di
tenere con se la figlia anche per i pasti anche se non è in grado di nutrirla;
4) delle persecuzioni paterne verso la madre; 5) della violenza psicologica
posta in essere dal padre sulla figlia e sulla madre dicendo alla figlia di
essere
Foglio n. 14 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
ancora innamorato della
madre; di non dire alla madre il segreto che hanno padre e figlia consistente
nel fatto che la mamma non sa che il padre e la madre si sposeranno.
Il punto provato di questo castello accusatorio è
la forte conflittualità genitoriale la quale non può essere l'unico motivo per
fondare l'attribuzione esclusiva della minore ad uno dei genitori: non si
tratta di un refuso. Volutamente si usa "attribuzione esclusiva della
minore ad uno dei genitori" e non "attribuzione dell'affido esclusivo
della minore ad uno dei genitori" perché in questo caso in realtà la madre
non chiede solo l'affido esclusivo ma la gestione totale della minore togliendo
al padre la responsabilità genitoriale, l'affido condiviso, gli incontri liberi
e consentendo al padre solo e soltanto gli incontri protetti.
Non si entra nel merito
delle asserite malattie della figlia: non è provato che il padre non sappia
gestire tali asserite malattie.
Certo è
che i genitori hanno chiesto l'affido condiviso e che l'A.G. lo ha concesso e
certo è che in violazione a tale provvedimento la madre, ponendo in essere una
interversione del collocamento privilegiato della figlia presso il suo domicilio, si è attribuita di fatto
l'affido esclusivo della minore decidendo con chi esce, impedendo al padre di
vederla e compiendo da sola decisioni di carattere medico-sanitario.
In sintesi le condotte
paterne non integrano violazioni delle regole dell'affidamento condiviso tali
da determinare la sua rimozione dalla responsabilità genitoriale, dall'affido
condiviso e dagli incontri liberi in quanto al più emerge un aver parlato della
madre in termini inopportuni, come l'aver confidato alla figlia che avrebbe
voluto continuare la relazione con la madre, quando per contro emergono gravi
violazioni materne consistenti nel divieto di far frequentare il padre e nell'assumere
le decisioni sanitarie da sola.
Pertanto, con ogni
evidenza i documenti in atti comprovano che l'accusa materna di inidoneità
genitoriale paterna è del tutto priva, allo stato, di riscontri.
In particolare si deve osservare che le
affermazioni rese dalla madre in udienza denotano quanto sia micidiale per la
minore il conflitto in atto, ma non hanno, allo stato, alcuna valenza per
intaccare la piena idoneità genitoriale del padre.
Parimenti le affermazioni
materne circa la contrarietà alla salute del minore dei pranzi con il padre od
i timori per i pernottamenti della minore presso il padre non sono suffragati
da elementi probatori significativi. Parimenti la
Foglio n. 15 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
tesi che una bambina di
anni quattro non possa passare con il padre un fine settimana senza la costante
e vigilante presenza della madre cozza con i dati della pura esperienza di
tutti in giorni e non è in questo caso suffragato da ulteriori elementi
specifici dai quali emerga la concreta inidoneità del padre.
Piuttosto
sono tutti elementi che provano che la madre non ha educato (e non intende
educare) alla bigenitorialità la figlia.
Noto è che in un caso non troppo dissimile il Giudice (Cfr., Tribunale di Milano, Sezione IX Civile,
Decreto 14 gennaio 2015) ebbe ad osservare che «la
genitorialità si apprende facendo i genitori» ed aggiunse che "solo
esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie
competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un
padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su un
pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il
rapporto che sussiste tra i genitori."
Da qui l'intervento di
uno psicologo per aiutare la coppia genitoriale nel passaggio da un affido
esclusivo di fatto ad un affido
condiviso effettivo ed in caso di mancata realizzabilità per
comprenderne le ragioni.
1.16 RIGETTO
ISTANZE ABLATORIE
In sintesi in questo
caso, allo stato, non emerge che dal
padre, se co- affidatario, possa venire pregiudizio alla minore stessa, perché
al più emerge una conflittualità tra i genitori.
Noto è infatti che per adottare limitazioni al diritto e dovere dei
genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, sia necessario
dimostrare che da ciò deriva un pregiudizio concreto al minore.
In questo caso vi è solo
l'affermare che dalla condotta interferente del padre sarebbero derivati
pregiudizi alla nuova vita relazionale della madre il che in primo luogo non
sussiste perché la madre stessa ammette di avere in concreto già realizzato una
propria nuova vita affettiva e di avervi coinvolto la minore trascorrendo i tre
una giornata al mare; soprattutto va spiegato alle parti che un asserito ed
allo stato indimostrato
atteggiamento interferente paterno (nella vita materna) può assumere rilevanza
ai fini di limitare i rapporti padre-figlia (fino a ridurli, come richiesto
dalla madre, agli incontri protetti con esclusione di ogni potere decisionale)
solo quando si dimostra che da essi derivino concreti e diretti pregiudizi alla
minore.
Da qui il rigetto
immediato di tutte le richieste ablatorie formulate dalla difesa della madre
per far comprendere alle parti che è del tutto contrario
Foglio n. 16 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
agli interessi del minore
chiedere di allontanare dalla vita della figlia l'altro genitore quando costui
non ha posto in essere concrete violazioni della bigenitorialità.
Infatti, sgombrato il campo dai pregiudizi di
prevalenza, si tratta di discutere solo davanti al competente Tribunale
Ordinario della concreta attuazione della bigenitorialità o, e da qui la
competenza ancora del collegio, delle ragioni e delle conseguenze della sua non
attuazione neppure con l'ausilio dello psicologo.
1.17 DECISIONI A
TUTELA DELL'INTERESSE DELLA MINORE
Per le ragioni fin qui
analiticamente descritte l'Autorità Giudiziaria non può non accogliere la
richiesta del padre di essere coinvolto effettivamente nella vita della minore
e, in una situazione di concreta estromissione, ciò si può realizzare solo e
soltanto attribuendo al padre la copertura diretta dei capitoli di spesa
individuati in dispositivo.
Correlativamente, poiché
era stato convenuto dai
genitori stessi che per la minore venisse corrisposto alla madre un assegno di
€ 450,00 mensili, considerate le nuove regole per la frequentazione e i compiti
di cura comprensivi di aspetti economici, appare equo attribuire al padre
l'onere di corrispondere un assegno perequativo mensile di € 250,00, oltre come
già
Foglio n. 17 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
detto alla copertura
diretta dei capitoli di spesa descritto in dispositivo che sono parte del
mantenimento.
1.18 GRADUALITÀ
NELLA FREQUENTAZIONE E NOMINA PSICOLOGO
I pernottamenti presso il
padre, tenuto conto della piena idoneità paterna ma anche della disabitudine
della piccola, andranno introdotti progressivamente seguendo le indicazioni
dello psicologo nominato il quale risponderà al seguente quesito: Previo
esame degli atti e audizione dei coniugi, consultati nei limiti di quanto utile
gli atti di causa ed esaminati i documenti depositati dalle parti solo se
ritenuti strettamente necessari dal CTU (con
particolare riguardo alle c.d. prove atipiche consistenti in fotografie
effigianti momenti critici della minore, videoriprese della minore in momenti
di conflitto genitoriale, registrazioni audio di conversazioni anche
telefoniche, sms, messaggi telematici in quanto materiale non vagliato e
controverso), sottoposti gli stessi a test psicoattitudinali nonché ad altro
tipo di esame ritenuto utile, anche di carattere medico (previa nomina in tal
caso di ausiliario), osservati altresì la minore e sottoposta la stessa a tutte
le indagini ritenute necessarie e, infine, espletato ogni opportuno
approfondimento, anche presso terzi,
. 1) Valuti il
consulente le capacità genitoriali di ciascun genitore e le relazioni
intercorrenti all'interno del sistema familiare al fine di evidenziare
eventuali problematiche e soluzioni di continuità nelle relazioni tra la minore
e ciascuno dei genitori;
. 2) Dica se
sussistano motivi tali da sconsigliare un affidamento condiviso,
esplicitando in caso affermativo le ragioni per escludere uno dei genitori e
quali siano le migliori condizioni di permanenza della minore presso ciascuno
di essi;
. 3) Nel caso di
idoneità di entrambi i genitori valuti il regime di frequentazione indicato
provvisoriamente in dispositivo ed operi per la sua completa attuazione e per l'introduzione
di un regime di frequentazione bilanciato, in modo che sia conforme
all'interesse della figlia e idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto
equilibrato, continuativo e sereno con entrambi i genitori
DISPOSITIVO
Il Tribunale, I Sezione
Civile, in composizione collegiale
P.Q.M.
Foglio n. 18 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
1.Dichiara la
competenza del Tribunale Ordinario anche in ordine alle richieste ex art. 330
c.c. e 333 c.c.;
2.Rigetta le
domande ex art. 330 c.c. e 333 c.c. formulate dalla madre;
3.Rigetta la
richiesta della madre di affido esclusivo;
4.Rigetta la
richiesta materna di incontri protetti;
5.Accoglie la
richiesta paterna di rideterminare i compiti di cura ed i tempi di
incontro tra il padre e la figlia allo scopo di realizzare una piena
bi-genitorialità come di seguito precisato;
6.Rigetta
allo stato tutte le
richieste istruttorie salvo quella di nomina di CTU;
7.Revoca la
collocazione della minore presso la madre perché in concreto contraria
all'interesse della minore in quanto ha consentito la sua interversione al fine
di estromettere il padre dalla frequentazione della minore e dalle scelte
sanitarie;
8.Determina
la mera residenza anagrafica della figlia presso il padre;
9.Determina
la domiciliazione della minore presso entrambi i genitori;
10. Affida,
allo stato, la prole minorenne
ad entrambi i genitori, salva eventuale rideterminazione all'esito
dell'espletanda CTU;
11. Autorizza
i genitori insieme a chiedere il rilascio del passaporto e della
carta di identità valida per l'espatrio per la prole;
12. Dispone
che le decisioni di maggiore interesse (di regola aventi durevolezza nel tempo)
relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano adottate di
comune accordo;
13. Dispone
che ognuno dei genitori riferisca all'altro le questioni significative
relative al figlio;
14. Rappresenta
ai genitori che la prole minorenne ha il diritto:
A) di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori e di ricevere cure, educazione e istruzione da
entrambi i genitori;
B) di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
C) di vivere con ognuno dei
genitori momenti di quotidianità (se necessario differenti) nelle forme (tempi
e modalità) o concordate tra le parti (genitori e con il progredire dell'età
anche i figli) o determinate dal giudice;
D) di avere libero accesso ad entrambi
i genitori;
15. Invita
i genitori a valorizzare il principio legislativo della prevalenza (se non
contrari all'interesse dei figli) degli accordi
Foglio n. 19 di 22
Tribunale Ordinario di Salerno
intervenuti tra i
genitori e quindi a ripartirsi in futuro i compiti e i tempi in funzione
dell'interesse della minore ad un equilibrato ed armonico sviluppo della
personalità e quindi a proporre all'A.G. congiuntamente rettifiche al presente
provvedimento;
16. Dispone
che la ripartizione di seguito specificata possa essere integrata e modificata
da successivi accordi tra i genitori tenendo conto dell'età, degli interessi e
degli impegni della prole e comunque dispone che sarà modificata all'esito
dell'espletanda CTU;
17. Attribuisce
alla madre tutti i pernottamenti nei giorni feriali e le relative giornate
salvo quanto di seguito precisato ed un fine settimana ogni due;
18. Dispone
che il padre incontri liberamente la figlia secondo le seguenti modalità, la
cui attuazione avverrà gradatamente con la presenza e sotto la guida del
nominato CTU:
a)
il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 sino al massimo alle ore 22.00 orario
che sarà prorogato con l'aiuto dello psicologo allorché la bambina sceglierà di
fermarsi presso il padre a dormire almeno una sera infrasettimanale ogni
settimana oltre alla notte del sabato ogni quindici giorni;
b) un fine
settimana ogni due fino ai 5 anni dalle ore 10,00 del sabato (o dall'uscita
dell'asilo o da scuola) fino alle ore 19,00 della domenica, durante l'ora
solare e fino alle ore 21,00 della domenica durante l'ora legale; dal quinto
anno in poi il fine settimana alternato inizierà dal venerdì pomeriggio alle
18,00;
c) precisa che con l'aiuto dello psicologo si introdurrà
progressivamente la notte tra il sabato e la domenica allorché la bambina
sceglierà di fermarsi presso il padre a dormire;
19. Dispone
che i tempi delle ferie siano determinati nei prossimi provvedimenti:
allo stato resta vigente
comunque l'accordo sottoscritto tra i genitori;
20. Dispone
che i tempi delle ferie estive siano determinati nei prossimi provvedimenti;
fin da adesso precisa che il padre nel luglio agosto 2017 progressivamente
vedrà la minore sempre più giorni anche con i consigli dello psicologo; quindi
vedrà (oltre ai tempi ordinari sopra indicati) ogni quindici giorni la minore
tutto il giorno del sabato e tutto il giorno della domenica con facoltà di
introdurre la notte tra il sabato e la domenica; inoltre il padre vedrà la
minore per due periodi di
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Tribunale Ordinario di Salerno
sette giorni consecutivi
ciascuno, nel mese di agosto o di luglio 2017 dalla mattina alla sera con
facoltà anche di portarla al mare o dai nonni paterni e con facoltà di
introdurre le notti negli stessi termini già descritti vale a dire se con l'aiuto
dello psicologo allorché la bambina sceglierà di fermarsi presso il padre a
dormire la bambina sceglierà di fermarsi presso il padre a dormire,
21. Dispone
che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in forma diretta
per il periodo di permanenza del minore presso di sé, ivi comprese eventuali
spese per la custodia;
22. Dispone
che i genitori esercitino, nel rispetto di un indirizzo comune, separatamente,
nei tempi di rispettiva convivenza, la responsabilità genitoriale per le
questioni di ordinaria amministrazione (di regola aventi carattere
estemporaneo);
23. Attribuisce
al padre l'acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei maglioni
e dei giubbotti sia per l'asilo (ora e per la scuola poi), che per gli sports
che saranno via via introdotti (compresi eventuale attrezzatura), che per la
vita quotidiana;
24. Attribuisce
alla madre l'onere di provvedere a tutti gli altri capi di abbigliamento non
indicati sopra e alle voci non elencate;
25. Attribuisce
al padre il compito di acquistare tutto il materiale per l'asilo e la scuola;
26. Attribuisce
al padre il compito di portare la bambina all'asilo almeno tre mattine la
settima fino a quando la minore non si fermerà a dormire da lui;
27. Dispone
che le spese mediche (non coperte dal SSN) siano suddivise allo stato tra i coniugi
al 50%;
28. Dispone
inoltre che il padre versi alla madre € 250,00 a titolo di assegno perequativo
dal 5 luglio 2017; dispone che l'importo dell'assegno perequativo e degli
eventuali rimborsi sia corrisposto via bonifico o assegno circolare o
bancario o vaglia telematico entro i primi cinque giorni di ogni mese;
29. Dispone
che l'importo degli assegni sia adeguato automaticamente ed annualmente agli
indici Istat a decorrere dalla data della domanda;
30. Nomina CTU il
dr. S. C.
31. Fissa
l'udienza del giorno 4 luglio 2017 ore 12 per il
conferimento dell'incarico;
Foglio n. 21 di 22 Tribunale Ordinario di Salerno
32. Ordina
alla cancelleria di avvisare il P.M. e di comunicar il provvedimento alle parti
33. Ordina
alla cancelleria di indicare che l'oggetto del ricorso è "provvedimenti
relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio nato fuori dal
matrimonio".
DECISA IN SALERNO IL 28/06/2017
In caso di diffusione del
presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto
dalla legge.
Il Presidente Estensore Giorgio Jachia Foglio n. 22 di 22
Il Presidente Estensore Giorgio Jachia Foglio n. 22 di 22
MF
FONTE ARTICOLO:https://www.studiocataldi.it/articoli/26681-affidamento-condiviso-la-rivoluzione-riparte-da-salerno.asp
DATA PUBBLICAZIPONE: 3 LUGLIO 2017


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